SALARIO MINIMO: LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LA VALIDITÀ DELLA DIRETTIVA
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- On Novembre 24, 2025
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Dopo il ricorso di Danimarca e Svezia, la Corte di Giustizia EU l’11 novembre 2025 ha emesso la sentenza che conferma la validità dell’impianto normativo della Direttiva 2022/2041, annullando solo due disposizioni.
Il 18 gennaio 2023, un anno dopo l’emissione della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di salari minimi adeguati nell’Unione europea, la Danimarca, sostenuta dalla Svezia, ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia europea chiedendo l’annullamento della direttiva e, in subordine, l’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e/o dell’articolo 4, paragrafo 2, della stessa.
LA DIRETTIVA
La direttiva UE) 2022/2041, richiamando l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che “sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (…)”, precisa che “Migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati ed equi, apportano vantaggi ai lavoratori e alle imprese dell’Unione, come pure alla società e all’economia in generale, e sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile (…)” e che “ se fissati a livelli adeguati, i salari minimi, quali previsti dal diritto nazionale o da contratti collettivi, proteggono il reddito dei lavoratori, in particolare dei lavoratori svantaggiati, e contribuiscono a garantire una vita dignitosa, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla convenzione n. 131 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1970 sulla fissazione del salario minimo”.
Tale direttiva non impone, e non dovrebbe essere interpretata come se lo imponesse, agli Stati membri l’obbligo di introdurre un salario minimo legale né di dichiarare i contratti collettivi universalmente applicabili. Inoltre, la direttiva non stabilisce il livello delle retribuzioni, che rientra nella competenza degli Stati membri.
I MOTIVI DEL RICORSO
Nella causa C‑19/23 la Danimarca, a corredo della propria impugnazione della Direttiva sul salario minimo adeguato nell’UE, ha dedotto che quest’ultima violasse l’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE nella parte in cui provvedeva a disciplinare materie che, invece, rientravano nella competenza concorrente degli stati membri (come previsto dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera b del TFUE), determinando così un’illegittima ingerenza del legislatore europeo sugli Ordinamenti degli stati membri e sulle norme ivi contenute in materia di retribuzione.
IL GIUDIZIO DELLA CORTE
La Corte di giustizia ha precisato che “la direttiva impugnata, è stata adottata sul fondamento dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE”, che abilitano il Parlamento e il Consiglio ad adottare, mediante direttive, prescrizioni minime nel settore delle «condizioni di lavoro».
Tuttavia, “ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, le disposizioni di tale articolo «non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata». Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 di tale articolo non possono quindi essere utilizzate come fondamento giuridico al fine di aggirare l’espressa esclusione di qualsiasi competenza sancita all’articolo 153, paragrafo 5 (v., per analogia, sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, EU:C:2000: 544, punto 79).”
La Corte, dunque, a seguito di un’attenta verifica degli articoli del documento impugnato, ha rilevato che “l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata elenca, alle lettere da a) a d), quattro elementi, ossia, rispettivamente, «il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita», «il livello generale dei salari e la loro distribuzione», «il tasso di crescita dei salari» e «i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività», che i criteri nazionali di cui al paragrafo 1 di tale articolo devono almeno comprendere.
Si tratta, di “un elenco non esaustivo in quanto gli Stati membri sono liberi di aggiungervi altri elementi” ma “resta il fatto che, come correttamente sostenuto dal Regno di Danimarca, lo stesso articolo 5, paragrafo 2, impone agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali di provvedere affinché detti criteri comprendano, almeno, i quattro elementi ivi elencati. Imponendo l’utilizzo di tali elementi nelle procedure di determinazione e di aggiornamento dei salari minimi legali, il legislatore dell’Unione ha stabilito un requisito vertente sugli elementi costitutivi di tali salari, il che ha un’incidenza diretta sul livello di detti salari, e ciò, contrariamente a quanto indicato nell’ultima frase del paragrafo 1 dell’articolo 5 della direttiva impugnata, indipendentemente dalla pertinenza di detti elementi a livello nazionale tenuto conto delle condizioni socioeconomiche esistenti negli Stati membri. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata comporta un’armonizzazione di una parte degli elementi costitutivi di detti salari e, pertanto, un’ingerenza diretta del diritto dell’Unionenella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 67 e 68 della presente sentenza”.
La Corte ha concluso statuendo che “Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la parte di frase «compresi gli elementi di cui al paragrafo 2», contenuta nella quinta frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva nonché la parte di frase «a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa devono essere annullati. Il ricorso è respinto quanto al resto”.
IN ITALIA
Il nostro Paese non prevede un salario minimo stabilito per legge, quindi la sentenza C-19/23 non avrà ripercussioni.
L’Italia ha infatti scelto la seconda via prevista dalla direttiva UE 2022/2041, volta al rafforzamento della contrattazione collettiva (giusta Legge 26 settembre 2025, n. 144 contenente «Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione»).

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