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DEONTOLOGIA: SEGNALATO L’AVVOCATO CHE USA L’AI E CITA PRONUNCE NON PERTINENTI

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  • On Novembre 27, 2025
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Il Tar per la Lombardia ha trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano copia della sentenza con cui ha rigettato il ricorso avverso la bocciatura di una studentessa di liceo e censurato la condotta del legale.  

La famiglia di una studentessa di liceo ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, impugnando il provvedimento con cui l’istituto scolastico ha disposto la non ammissione della ragazza alla classe successiva. 

IL RICORSO

Nel ricorso, il legale della famiglia ha precisato che la studentessa fruiva di un piano didattico personalizzato (PDP) e che non ha potuto utilizzare gli strumenti dispensativi compensativi previsti dal piano, né beneficiare delle misure di recupero e potenziamento deliberate nella proposta didattica dell’Istituto scolastico. Pertanto, ha impugnato la bocciatura per i seguenti motivi: 

  • con il primo motivo, parte ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del giudizio di non ammissione in quanto l’Amministrazione ha negato l’accesso ad alcuni documenti;
  • con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato che il liceo non ha predisposto alcun sistema di supporto a favore dell’alunna, non avendo messo a disposizione corsi di recupero specifici per le materie con insufficienze o degli sportelli didattici per offrire un ausilio individualizzato;
  • infine, con il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha rilevato che il liceo non ha dimostrato la concreta attuazione del piano didattico personalizzato ed ha contestato l’insufficienza del numero di verifiche effettuate nella materia Tecnologie musicali.

LE MOTIVAZIONI DEL TAR

Secondo la V sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il ricorso deve essere respinto.

Con riferimento al primo motivo, il Tar ha specificato che 

“il mancato parziale accoglimento dell’accesso rispetto ai documenti richiesti avrebbe consentito alla parte ricorrente di azionare i tipici mezzi di tutela, ma non rende di per sé illegittima la mancata ammissione all’anno successivo”.

Inoltre, ha osservato che 

i precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso a sostegno della tesi secondo cui il diniego all’accesso renderebbe di per sé illegittima la non ammissione all’anno successivo ad un controllo si rivelano non pertinenti. In particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4390 del 2017 ha ad oggetto una controversia in materia urbanistica ed edilizia”. 

A parere del Tribunale Amministrativo, anche il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto 

“non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal piano didattico personalizzato applicate a ciascuna verifica effettuata: ad un controllo la giurisprudenza citata a sostegno di questa tesi si rivela non pertinente”.

Inoltre, come ribadito da recente giurisprudenza della V Sezione

le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell’alunno nell’anno scolastico” (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 20-10-2023,. n 2400; id,. III, 22-01-2020, .n 139; TAR Lazio, Roma, I, 13-09-2019, n. 10952; TAR Puglia, Lecce, 26-06-2018, n. 1071; TAR Toscana, Firenze, I, 17-10-2017, n. 1246)”.

Infineanche il quarto motivo è infondato e, anche il tal caso, 

la giurisprudenza citata a sostegno di questo motivo risulta non pertinente”.

LA GIUSTIFICAZIONE DEL LEGALE

In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.

Al riguardo, 

“Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale,possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma  apparentemente coerenti con il tema trattato”.

LA SEGNALAZIONE ALLORDINE

Il Collegio, dunque, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., relativo al dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ha disposto l’invio di copia della sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza. 

Infatti, come ribadito dal Tribunale amministrativo, 

“Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti. Tale condotta introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e […] rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati”.

QUI LA SENTENZA PER INTERO

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