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APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE: INTERVIENE LA CASSAZIONE

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  • On Dicembre 9, 2025
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Secondo la Suprema Corte ai fini dell’applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 occorre verificare le circostanze del caso concretoovvero se dall’accordo commerciale risulti un meccanismo di decentramento produttivo e di separazione tra chi riveste la qualifica di datore di lavoro e chi , in concreto, trae beneficio dalla prestazione lavorativa.

di Carlo Brancato

Con sentenza n. 26881 del 16 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. n. 267/2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l’appaltatore al pagamento del trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nell’appalto. 

I FATTI

La vicenda sottesa alla pronuncia in esame riguarda due dipendenti della società Mare s.r.l., che lavoravano all’interno del reparto pescheria di due punti vendita gestiti dalla Supermercato S.p.A. Le lavoratrici hanno convenuto in giudizio entrambe le società per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, a seguito del fallimento della società Mare s.r.l., le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda verso quest’ultima, facendo valere le proprie pretese esclusivamente nei confronti della società Supermercato S.p.A., quale committente e, dunque, chiamata a rispondere in via solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. A tal fine, le lavoratrici hanno dedotto l’esistenza tra le due società di un contratto a forma atipica, largamente diffuso nella prassi della Grande Distribuzione Organizzata, che, al di là del nomen iuris, presenta i connotati tipici del contratto di appalto, così da giustificare la responsabilità solidale in capo alla Supermercato S.p.A.

LA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla qualificazione del contratto stipulato tra le due società e sulla conseguente applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha affermato che la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 è estesa a tutte le fattispecie contrattuali, anche diverse dall’appalto, purché caratterizzate dal c.d. “lavoro indiretto”, che ricorre quando un soggetto terzo trae beneficio dall’attività lavorativa prestata da dipendenti di altro soggetto, quale datore di lavoro di quest’ultimi. Ed infatti, in caso contrario si violerebbe il principio di uguaglianza.

La Cassazione ha statuito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, occorre verificare le circostanze del caso concreto, ovvero se dall’accordo commerciale risulti un meccanismo di decentramento produttivo e di separazione tra il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro e colui che, in concreto, trae beneficio dalla prestazione lavorativa.

Solo in presenza delle superiori circostanze si potrà far valere la responsabilità solidale.

LA RATIO DELL’APPLICAZIONE DEL D.LGS

La Suprema Corte ha precisato che la ratio è quella di evitare che i meccanismi di esternalizzazione del lavoro vengano adoperati come strumenti volti ad eludere eventuali responsabilità datoriali. Ciò potrebbe accadere quando, da un lato, si strumentalizza la dipendenza economica e logistica dell’affidataria e, dall’altro, si trasferisce il rischio d’insolvenza interamente sull’anello più debole della catena (nel caso di specie, la società pescheria s.r.l.), ciò a danno dei lavoratori. 

Sulla base delle superiori considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente  principio di diritto:

In ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell’impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l’interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente”.

L’ANALISI DELL’INTERESSE ECONOMICO CONCRETO

Un passaggio fondamentale, dunque, è l’analisi dell’”interesse economico concreto” dedotto dall’operazione commerciale. Difatti, quello che occorre domandarsi è: su chi grava maggiormente il rischio d’impresa; chi ne ricava maggiori vantaggi; se si ha uno squilibrio contrattuale eccessivo; se vi è una forma di “dipendenza economica” dell’affidataria verso l’affidante, tale per cui si riduce al minimo l’autonomia della prima.

Tali osservazioni, secondo la Cassazione saranno utili al giudice di rinvio per decidere se è necessario tutelare i lavoratori con l’ulteriore garanzia concessa dall’art. 29 D.lgs. 267/2003. 

QUI LA SENTENZA PER INTERO

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