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PERMESSI STUDIO: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI NELLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE

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  • On Ottobre 28, 2025
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Con l’ordinanza n. 25038 dell’11 settembre la suprema Corte ha affermato che per fruire del permesso retribuito il dipendente deve dimostrare di poter frequentare le lezioni online soltanto in orari coincidenti con le prestazioni lavorative.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25038/2025, ha segnato un discrimine tra le Università con corsi in presenza e quelle telematiche, in merito al diritto dei lavoratori di usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro la sentenza n. 778/2021 della Corte d’Appello di Milano che confermava la decisione del Tribunale di Milano. In primo grado, il Giudice aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a godere dei permessi studio, previsti dall’articolo 48 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali, respingendo la pretesa dell’Amministrazione secondo cui i lavoratori iscritti a università telematiche avrebbero dovuto produrre una certificazione attestante che le lezioni potessero essere seguite esclusivamente nei giorni e negli orari coincidenti con i permessi fruiti a partire dal 2016, e non in momenti diversi dal normale orario di lavoro.

LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Secondo il Tribunale, sia il contratto collettivo sia quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 12/2011, consentivano ai dipendenti di fruire dei permessi retribuiti per la frequenza delle lezioni durante l’orario di lavoro, senza che fosse necessario dimostrare che la partecipazione alle attività didattiche non potesse avvenire in momenti diversi dall’orario d’ufficio. Tale tesi è stata successivamente confermata anche dalla Corte di appello di Milano. 

IL RICORSO IN CASSAZIONE

La Suprema Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 300/70, dell’art. 48 CCNL nonché dell’art. 2697c.c. e degli artt. 1362 e 1362c.c. 

A parere della Cassazione

i dipendenti per poter usufruire dei permessi per motivi di studio devono presentare apposite certificazioni come affermato in una precedente sentenza (Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013) secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. […] i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari”. 

Pertanto,

nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.

QUI LA SENTENZA COMPLETA

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