LEGGE DI BILANCIO 2026: LE MISURE PER LAVORATORI, IMPRESE E FAMIGLIE
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- On Gennaio 28, 2026
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La Manovra ammonta a circa 22 miliardi di euro e prevede, tra l’altro, riduzione IRPEF, tassazione agevolata per i rinnovi contrattuali, incentivi per l’occupazione di madri lavoratrici, rifinanziamento del fondo per le vittime di violenza.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. La manovra finanziaria, dal valore di circa 22 miliardi di euro, introduce una serie di misure destinate a famiglie, lavoratori dipendenti e imprese, vediamo le principali.
RIDUZIONE IRPEF
La Manovra riduce dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF per il secondo scaglione (redditi tra 28 e 50 mila euro) con risparmi che possono arrivare fino a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
TASSAZIONE AGEVOLATA RINNOVI CONTRATTUALI
Per favorire l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, la legge di bilancio assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
La misura si applica ai lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, abbiamo percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ
La misura circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa.
Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).
TASSAZIONE DI INDENNITÀ LAVORO NOTTURNO E FESTIVI
Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40mila euro.
FONDO PER LE IMPRESE
La legge di bilancio istituisce un Fondo – con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 – al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Specifica che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta c.d. Transizione 4.0.
INDENNITÀ LAVORATORI AREE DI CRISI INDUSTRIALE SICILIA
Prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020. La misura, che permette di poter percepire l’indennità in continuità con quanto già precedentemente previsto, si rivolge ai lavoratori che nel 2020 hanno fatto richiesta per la concessione dell’indennità (prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2019 e più volte prorogata). Prevede che agli oneri derivanti dalla misura in parola – valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028, per incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
Prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
OCCUPAZIONE MADRI LAVORATRICI
Dal primo gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 3 figli di età minore di 18 anni, senza impiego retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno.
L’esonero spetta:
- per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).
BONUS MAMME
Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, con un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027).
Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
INCENTIVI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10mo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario).
CONGEDI PARENTALI E DI MALATTIA
Al fine di favorire la genitorialità e preservare l’occupazione:
- estende dagli attuali 12 anni fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale;
- estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
- estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
- estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):
- innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
- eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.
CAREGIVER FAMILIARE
Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, è istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Prevede che il Fondo sia destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.
Incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di:
- potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- rafforzare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.
RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Incrementa la dotazione del Fondo di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui dall’anno 2028, per sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, e favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Incrementa il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:
- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività dei centri antiviolenza;
- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.
Istituisce un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) per consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE.

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