CASSAZIONE: LA CHAT AZIENDALE PUÒ ESSERE UTILIZZATA AI FINI DISCIPLINARI
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- On Gennaio 29, 2026
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La Suprema Corte, con la sentenza n. 32283 dell’11 dicembre 2025, ha chiarito quando la chat aziendale, utilizzata per comunicazioni di servizio, può qualificarsi come “strumento di lavoro” ai sensi dell’art. 4, co. 2, Statuto dei lavoratori.
Un dirigente di una S.r.l., licenziato per giusta causa per violazione degli obblighi di riservatezza nel processo di selezione del personale, ha impugnato il recesso contestando l’utilizzabilità, a fini disciplinari, delle conversazioni estratte da una chat aziendale.
LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno respinto l’impugnativa, ritenendo legittima l’acquisizione e l’utilizzazione delle chat,nonché proporzionata la sanzione espulsiva.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del dirigente accogliendo l’eccezione sollevata dalla società controricorrente secondo cui la chat aziendale si qualifica come strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori, in quanto funzionale alla prestazione lavorativa.
La Cassazione ha osservato che:
- la chat aziendale, se utilizzata per comunicazioni di servizio tramite account aziendale, può qualificarsi come “strumento di lavoro” ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori;
- la circostanza che la piattaforma sia tecnicamente utilizzabile anche per conversazioni private non esclude, di per sé, tale qualificazione quando la stessa sia adoperata per esigenze lavorative;
- i dati raccolti attraverso strumenti di lavoro sono utilizzabili anche a fini disciplinari, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori, ossia che:
1. il lavoratore sia stato previamente e adeguatamente informato sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli;
2. il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
QUI LA SENTENZA PER INTERO

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