COVID-19: AGGIORNATO IL PROTOCOLLO SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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- On Giugno 2, 2016
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Un nuovo quadro di regole è emerso dalla riunione tra Governo e Parti sociali che si è svolta il 30 giugno per l’aggiornamento del Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Considerata l’impennata dei contagi che ha caratterizzato le ultime settimane, si era precedentemente svolta una riunione tecnica con i rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Lavoro, dello Sviluppo Economico e di INAIL. Quindi, con il nuovo testo, sono stati aggiornati e rinnovati i precedenti accordi condivisi in data 14 marzo, il 24 aprile 2020 e 6 aprile 2021, obbligando così i datori di lavoro ad aggiornare i propri protocolli, applicando le ulteriori misure da ultimo previste.
I PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ACCORDO
ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E INFORMATIVA
Si dispone in primo luogo che il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informi tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare.
Per il lavoratore permane l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; continua anche la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura), così come l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e quello di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro da parte sua deve fornire adeguata informativa sul complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). È confermato il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nell’ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5° C.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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