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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CON RIFORME SU VIGILANZA, FORMAZIONE E PREVENZIONE

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  • On Gennaio 12, 2026
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Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 198 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

A seguito dell’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati del disegno di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Il decreto interviene in materia di vigilanza, formazione e prevenzione infortuni, potenziando le capacità ispettive e riformando strumenti fondamentali come la patente a crediti e il sistema informativo SIISL. 

PREMI I.N.A.I.L. E AGRICOLTURA

L’art. 1 introduce un meccanismo meritocratico nella gestione tariffaria I.N.A.I.L.

Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’Istituto è autorizzato a revisionare le aliquote applicate sul premio dovuto ai datori di lavoro in base all’andamento infortunistico (il c.d. “bonus”). Tuttavia, sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro che, nel biennio precedente, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’art. 2 rafforza i requisiti di accesso alla “Rete del lavoro agricolo di qualità”, introducendo criteri più stringenti. In particolare, l’assenza di condanne penali, ovvero sanzioni amministrative, per violazioni in materia di salute e sicurezza, è prevista quale condizione necessaria per l’iscrizione.

Inoltre, in un’ottica di incentivazione, una quota delle risorse I.N.A.I.L. verrà riservata alle imprese iscritte alla Rete, al fine di finanziare progetti di investimento e formazione.

APPALTI E PATENTE A CREDITI

L’art. 3 riguarda le disposizioni in materia di vigilanza sui cantieri e patente a crediti. In particolare, il legislatore ha focalizzato l’attenzione sull’appalto e subappalto, quali ambiti statisticamente più esposti al rischio infortunistico.
Principali novità:
Liste di conformità: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) dovrà controllare in via prioritaria i datori di lavoro che operano in subappalto ai fini del rilascio degli attestati di iscrizione alle liste di conformità.
Identificazione dei lavoratori: le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenuti a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento (badge) dotata di codice univoco anticontraffazione.
Inasprimento sanzionatorio: la sanzione per la mancanza della patente a crediti viene aumentata del doppio, passando da 6.000 a 12.000 euro. 

Lavoro irregolare: dal 2026 la decurtazione dei crediti (5 o 6 a seconda della gravità) si applica per ogni singolo lavoratore irregolare, a prescindere dalla durata dell’illecito. 

I.N.L. E CARABINIERI

Per rendere effettiva la capacità ispettiva, l’art. 4 contempla un piano di assunzioni. L’I.N.L. infatti è autorizzato ad assumere 300 nuove unità nel triennio 2026-2028, con un contestuale aumento delle posizioni dirigenziali. Al contempo, il contingente dell’Arma dei Carabinieri assegnato al Ministero del Lavoro salirà da 710 a 810 unità, con inserimenti scaglionati tra il 2026 e il 2027. 

FORMAZIONE E PREVENZIONE

Gli artt. 5 e 6 intervengono sulla dimensione educativa: dal 2026, l’I.N.A.I.L. trasferirà annualmente 35 milioni di euro al Fondo occupazione e formazione per promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole, nelle università e nei percorsi di alta formazione.

Un aspetto rilevante per le imprese riguarda la formazione dei neo-assunti. In particolare, l’art. 1-bis stabilisce che nei settori della somministrazione di alimenti/bevande e nel turismo, l’addestramento deve concludersi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. 

STUDENTI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

È estesa la tutela I.N.A.I.L. per gli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro. L’art. 7 stabilisce che l’assicurazione copre anche gli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro (infortunio in itinere). Inoltre, è vietato l’impiego degli studenti in lavorazioni a elevato rischio.

In merito al sostegno ai superstiti, l’art. 8 istituisce borse di studio annuali (da 3.000 a 7.000 euro, esenti da tasse) per i figli di lavoratori deceduti per infortunio ovvero malattia professionale, erogabili fino al limite di età previsto per la rendita vitalizia.

EVOLUZIONE DIGITALE E CHECK SANITARI

L’innovazione tecnologica passa attraverso l’obbligo di utilizzo del sistema SIISL. Dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro devono pubblicare, su tale piattaforma, le posizioni aperte per poter fruire dei benefici contributivi. Il sistema serve anche a verificare i dati autocertificati dai lavoratori e a gestire le comunicazioni obbligatorie.

In merito alla sorveglianza sanitaria, l’art. 17 introduce novità sostanziali:
Orario di lavoro: i controlli sanitari obbligatori (salvo quelli pre-assuntivi) devono essere computati quali ore lavorate.
Prevenzione oncologica: diventa un nuovo obbligo in capo al medico competente.
Controlli alcol/droga: è prevista la possibilità di visite mediche immediate in presenza di un “ragionevole motivo” di alterazione psicofisica del lavoratore. 

Estensione dei controlli: il personale sanitario dei servizi di prevenzione (non solo i medici del lavoro) può effettuare i check alcolimetrici.

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