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WHISTLEBLOWING: TRIBUNALE CONDANNA ENTE PUBBLICO A RISARCIRE UNA DIPENDENTE

  • Posted by autore blog
  • On Dicembre 23, 2025
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Un’agente di polizia aveva subito ritorsioni e demansionamenti dopo aver segnalato all’ANAC irregolarità nell’erogazione dei buoni pasto, delle indennità di turno e dei permessi studio, nonché dopo aver presentato una denuncia alla Guardia di Finanza per ulteriori irregolarità.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, ha dichiarato la nullità dei provvedimenti ritorsivi adottati nei suoi confronti di una dipendente a seguito delle segnalazioni di irregolarità dalla stessa effettuate ed ha condannato l’ente al pagamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

I FATTI

Un’agente, dipendente del Consorzio Polizia Locale, ha adito il Giudice del lavoro di Bergamo al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito delle ritorsioni subite a causa delle segnalazioni effettuate. 

In particolare, la lavoratrice ha allegato di aver segnalato all’ANAC diverse irregolarità relative all’erogazione dei buoni pasto, delle indennità di turno e dei permessi studio a soggetti non aventi diritto, nonché di aver presentato una denuncia alla Guardia di Finanza per irregolarità riguardanti richieste di cofinanziamenti, anomalie nei criteri di valutazione delle performance e del pagamento dei premi di produttività.

LE INTIMIDAZIONI E IL DEMANSIONAMENTO

A seguito delle denunce presentate, l’agente di polizia ha riferito di aver subito intimidazioni, minacce e aggressioni verbali da parte dei colleghi. In particolare, nel luglio 2019, nel corso di una riunione, il presidente avrebbe minacciato di “perseguire in tutte le sedi gli autori delle segnalazioni”.

La situazione è ulteriormente degenerata con l’insediamento del nuovo Comandante, il quale ha avviato nei confronti della dipendente due procedimenti disciplinari, disposto la revoca dell’arma di servizio, assegnato l’agente all’ufficio notifiche e formulato una valutazione professionale negativa per l’anno 2020.

La donna ha lamentato di aver subito un demansionato, nonché di essere stata continuamente denigrata dal superiore e di essere stata relegata in uno stato di totale isolamento da parte del Comandante e degli altri colleghi. 

Infine, l’agente ha evidenziato che le reiterate condotte mobbizzanti subite, unitamente al protratto svolgimento dell’attività lavorativa in un contesto stressogeno e nocivo, hanno causato un danno biologico pari al 30%, oltre a quello morale ed esistenziale. Pertanto, ha chiesto la declaratoria di nullità dei provvedimenti ritorsivi adottati nei suoi confronti e la condanna al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in euro 517.848,53.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto il ricorso fondato, anche se solo in parte.

In primo luogo, è stata esaminata la domanda relativa alla declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente a seguito delle segnalazioni effettuate. 

Al riguardo, il Giudice ha rilevato che si tratta

“innegabilmente di segnalazioni annoverabili tra le ipotesi di whistleblowing tutelate, ratione temporis, dall’art. 54 bis del d. lgs. 30 marzo 2011 n. 165: ciò non solo in quanto l’ANAC così espressamente definisce gli esposti pervenutigli dalla ricorrente ma anche in quanto essi rientrano pienamente nel perimetro soggettivo e oggettivo di cui al citato art. 54bis”.

La citata norma, a tutela del segnalante, prevede che quest’ultimo non può essere

“sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”. Inoltre, è onere dell’amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. 

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata e dall’istruttoria espletata, è emerso che la ricorrente ha subito una serie di atti ritorsivi, quali l’avvio di due procedimenti disciplinari, la revoca dell’arma di servizio, l’assegnazione all’ufficio notifiche e la valutazione professionale negativa per l’anno 2020. Né del resto l’amministrazione ha provato

“la giustificatezza di tali condotte e l’estraneità delle stesse alle segnalazioni inviate dalla ricorrente”. 

Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato la nullità delle misure adottate nei confronti della lavoratrice. 

In secondo luogo, è stata esaminata la questione relativa alle condotte mobbizzanti lamentate dalla lavoratrice. Al riguardo, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul tema negli ultimi anni, secondo cui:

“ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante va ricercato non già nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica”. Tuttavia, “anche ove non sia configurabile una condotta di mobbing (per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli), è comunque ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 2692 del 7.2.2023)”

Nel caso di specie, dall’istruttoria espletata è emerso che l’agente è stata soggetta a condotte di progressiva mortificazione, demansionamento, isolamento ed emarginazione e

“anche non volendo ravvisare un intento persecutorio unitario, tali condotte hanno certamente determinato un ambiente di lavoro nocivo e stressogeno che la datrice di lavoro non ha in alcun modo impedito, con ciò configurandosi la sua responsabilità ex art. 2087 c.c., quantomeno a titolo di colpa”

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Prima di procedere alla quantificazione del danno patito dalla lavoratrice, il Tribunale ha precisato che

il danno dinamico-relazionale è il pregiudizio alla vita di relazione subito dal danneggiato per l’impedimento a svolgere le normali attività della vita quotidiana e sociale, nelle quali si esplica la sua personalità”. Invece, “il danno c.d. “morale” è l’intensa sofferenza patita dal soggetto in conseguenza dell’illecito, che si esplica della sua dimensione interiore e nel rapporto che il danneggiato ha con se stesso, quale la vergogna, la disistima di sé, il dolore, il patimento d’animo, la paura, la disperazione sofferti al momento del fatto”. Entrambe le componenti del danno non patrimoniale devono essere rigorosamente allegate e provate dal richiedente. 

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dato prova di aver subito un danno dinamico-relazionale, in termini di danno biologico permanente a causa delle condotte datoriali. Ed infatti,

“il consulente ha evidenziato che il disagio e la sofferenza manifestati dalla ricorrente non si sono in effetti concretizzati in una patologia documentata e certificata e ha quindi escluso la sussistenza di un danno alla salute conseguente alle condotte datoriali”

Diversamente, il Giudice ha riconosciuto il danno morale (paura, disperazione, disistima di sé, vergogna), quale sofferenza provata dalla ricorrente in conseguenza delle condotte, protrattasi per quasi tre anni. Ed infatti,

“nel corso del giudizio è innegabilmente emersa la penosità dell’ambiente di lavoro nel quale la ricorrente ha dovuto lavorare, il profondo senso di malessere, isolamento, emarginazione e umiliazione che ella deve aver provato nella consapevolezza di lavorare con colleghi che non perdevano occasione per manifestar, anche in modo brusco se non aggressivo, ostilità e rancore nei suoi confronti per avere dato avvio a una serie di iniziative a controllo delle erogazioni di cui, negli anni precedenti, erano stati beneficiari”

Per tali ragioni, in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la nullità delle misure adottate nei confronti della ricorrente e condannato il datore di lavoro al pagamento della somma pari ad € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno. 

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