Blog Image

ASSUNZIONI: LA MAPPA DEGLI INCENTIVI 2026, PARTE 1

  • Posted by autore blog
  • On Luglio 8, 2026
  • 0
Condividi sui social

Bonus donne, bonus giovani, incentivo ZES e incentivo alla stabilizzazione. Requisiti e condizioni per ottenere nuove agevolazioni contributive introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il cd. decreto 1° maggio o decreto lavoro, il legislatore è intervenuto sul sistema delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni, superando definitivamente il quadro degli incentivi introdotti dal c.d. Decreto Coesione e, successivamente, prorogati dal Milleproroghe.

La novella riscrive integralmente la disciplina degli esoneri contributivi applicabili nel corso del 2026, introducendo quattro distinti strumenti agevolativi destinati alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei rapporti a termine.

Il nuovo impianto normativo si caratterizza non soltanto per la ridefinizione delle misure di favore sul piano economico, ma anche per una profonda revisione dei requisiti soggettivi richiesti ai lavoratori destinatari e delle condizioni necessarie per la fruizione dei benefici.

Ed infatti, Bonus donne, bonus giovani, incentivo ZES e incentivo alla stabilizzazione presentano presupposti applicativi differenti, limiti economici diversificati e specifiche condizioni di accesso, pur condividendo un nucleo comune di requisiti aziendali legati all’incremento occupazionale netto, all’assenza di licenziamenti e al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Con le circolari nn. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, dedicate rispettivamente al Bonus giovani, all’incentivo ZES e al Bonus donne, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto Lavoro, chiarendo i presupposti, le modalità di fruizione e gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro.

Di seguito l’analisi dell’incentivo Bonus donne.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI 

Le agevolazioni si applicano alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 e prevedono, in presenza di specifici requisiti, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenzialia carico del datore di lavoro.

Le nuove agevolazioni contributive devono però essere lette nel contesto della normativa europea: le circolari richiamano, infatti, il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che disciplina le condizioni di compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri.

I bonus assunzioni rientrano tra gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e la compatibilità deriva principalmente dalla finalità occupazionale delle misure, che incentivano:

  • l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
  • la stabilizzazione dell’occupazione;
  • lo sviluppo economico delle aree territoriali più deboli.

Le agevolazioni possono quindi essere riconosciute soltanto nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, comprese quelle relative alla durata e ai massimali dell’aiuto.

Vediamo nello specifico quanto chiarito dall’Istituto.

IL BONUS DONNE 2026

Il Bonus donne 2026 rappresenta una delle principali misure introdotte dal decreto per incentivare l’occupazione femminile stabile e favorire l’inserimento lavorativo delle donne svantaggiate e molto svantaggiate.

L’agevolazione mira a:

  • ridurre il divario occupazionale di genere;
  • sostenere le assunzioni a tempo indeterminato;
  • favorire il reinserimento lavorativo delle donne con maggiori difficoltà occupazionali;
  • incentivare l’occupazione nelle regioni della Zona Economica Speciale unica (ZES unica).

Il Bonus consente infatti ai datori di lavoro privati di beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, entro specifici limiti economici e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale ed europea. 

La misura riguarda esclusivamente le nuove assunzioni e non si applica ai rapporti di lavoro a termine, alle trasformazioni di contratti già esistenti ed alle forme di lavoro escluse espressamente dalla normativa, proprio perché obiettivo del legislatore è favorire l’occupazione femminile stabile, soprattutto nei confronti delle categorie che presentano maggiori difficoltà di accesso o permanenza nel mercato del lavoro.

CHI PUÓ BENEFICIARE DELL’INCENTIVO

La normativa distingue tra donne molto svantaggiate e donne svantaggiate.

La classificazione assume rilevanza ai fini:

  • della durata dell’esonero;
  • dell’applicazione delle condizioni previste dal regolamento europeo;
  • dell’accesso alle maggiorazioni previste per la ZES unica.

Rientrano nella categoria delle donne molto svantaggiate le lavoratrici che, alla data dell’assunzione, risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Secondo quanto precisato dalla circolare Inps, il requisito deve essere verificato considerando il periodo antecedente all’assunzione.

La lavoratrice non deve avere svolto attività di lavoro subordinato di durata significativa; o attività autonoma o parasubordinata con redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa fiscale.

Sono inoltre considerate molto svantaggiate le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Tra le categorie individuate dalla normativa europea rientrano, ad esempio:

  • donne con età compresa tra 15 e 24 anni;
  • donne over 50;
  • donne prive di diploma di scuola secondaria superiore;
  • donne occupabili in settori caratterizzati da forte disparità uomo-donna;
  • donne appartenenti a minoranze etniche.

Sono considerata invece donne svantaggiate le lavoratrici che:

  • risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • appartengono alle categorie previste dal regolamento europeo sui lavoratori svantaggiati.

ESONERI

Il Bonus prevede, come detto, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Restano esclusi dall’agevolazione:

  • i premi e contributi INAIL;
  • le contribuzioni non aventi natura previdenziale;
  • alcune contribuzioni specificamente escluse dalla normativa.

L’importo dell’incentivo varia in base alla categoria della lavoratrice e alla residenza nella ZES unica.

Nella misura ordinaria, il Bonus riconosce un esonero contributivo fino a 650,00 euro mensili per ciascuna lavoratrice assunta.

L’importo rappresenta il limite massimo agevolabile e deve essere riproporzionato:

  • nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese;
  • nei rapporti di lavoro part-time.

MAGGIORAZIONE DEGLI INCENTIVI

L’agevolazione opera esclusivamente sulla contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro.

Il decreto Lavoro prevede peraltro una maggiorazione dell’incentivo per le lavoratrici residenti nella ZES unica: in tali casi, infatti, il massimale dell’esonero può arrivare fino a 800,00 euro mensili per ciascuna lavoratrice

Le regioni interessate sono:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Marche;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia;
  • Umbria.

DURATA E SOSPENSIONE

La durata varia in funzione della categoria della lavoratrice assunta.

Nel caso di assunzione di donne molto svantaggiate, l’esonero contributivo può essere riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione, mentre per le lavoratrici svantaggiate, l’agevolazione spetta invece per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di assunzione.

La fruizione dell’esonero può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del periodo agevolato.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

Il Bonus donne 2026 si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato con contratti a tempo indeterminato full time, part-time, instaurati tramite cooperative di lavoro e ai rapporti di somministrazione a tempo indeterminato.

RAPPORTI ESCLUSI

Non possono beneficiare del Bonus donne 2026:

  • i rapporti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • i contratti intermittenti o a chiamata;
  • le prestazioni occasionali;
  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni di rapporti a termine.

CONDIZIONI

Il riconoscimento del Bonus donne 2026 è subordinato al rispetto di una serie di condizioni:

  • Innanzitutto, il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi contributivi: la fruizione dell’incentivo richiede quindi il possesso del DURC regolare.
  • Inoltre, il Bonus donne 2026 spetta soltanto ai datori di lavoro che applicano correttamente i contratti collettivi nazionali, gli accordi territoriali ed i contratti aziendali eventualmente stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
  • La misura richiede inoltre il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Uno degli elementi centrali della disciplina riguarda però il requisito dell’incremento occupazionale netto: la nuova assunzione deve determinare un incremento effettivo dell’organico rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La verifica deve essere effettuata secondo le regole previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Il calcolo considera i lavoratori full time, part-time ed ilavoratori stagionali, espressi in Unità di Lavoro Annuo (ULA).

COMPATIBILITÀ CON IL PROGRAMMA NAZIONALE

Il Bonus donne 2026 deve essere gestito nel rispetto dei criteri previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

L’INPS ha chiarito che l’accoglimento delle domande resta subordinato:

  • alla disponibilità delle risorse stanziate;
  • ai vincoli territoriali previsti dal Programma;
  • ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa europea.

LEGGI ANCHE QUI

0 comments on ASSUNZIONI: LA MAPPA DEGLI INCENTIVI 2026, PARTE 1

Strumenti di Accessibilità