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SRL CANCELLATA: L’EX SOCIO È RESPONSABILE COL PROPRIO PATRIMONIO DEI DEBITI ERARIALI DELLA SOCIETÀ

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  • On Ottobre 8, 2025
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A stabilirlo è la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma con la sentenza n. 11651/2025.

Qualora una società in liquidazione abbia chiuso il relativo bilancio senza estinguere le passività erariali ma restituendo all’ex socio gli importi dovuti per come risultanti dalle scritture contabili, la responsabilità patrimoniale di quest’ultimo persiste con riferimento agli importi iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) non saldati dalla società nella fase conclusiva della procedura liquidatoria.

I FATTI

L’ex socia di una srl cancellata (in seguito a procedura di liquidazione volontaria) ha proposto ricorso contro un’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle entrate Riscossione e riferita a 5 cartelle esattoriali originariamente rivolte alla società.

La ricorrente ha contestato la pretesa erariale rilevando, a suo dire, l’errata applicazione dell’art. 36 del Dpr n. 602/1973, relativo alle responsabilità e agli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, in combinato con l’articolo 2495 c.c. sulla cancellazione della società, riferendo di non aver riscosso nulla in fase di riparto e approvazione del bilancio finale di liquidazione della società.

Secondo la ricorrente, inoltre, i crediti sottesi alle cartelle erano prescritti stante il decorso del termine quinquennale senza che il Concessionario le avesse recapitato alcunché.

LA REPLICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, ha dedotto di aver correttamente applicato la normativa di settore la quale prevede che l’exsocio è responsabile, con tutto il proprio patrimonio, dei debiti erariali contratti dalla società qualora questi, in concomitanza con la conclusione della procedura di liquidazione ed alla redazione del bilancio finale, abbia ottenuto il pagamento di crediti pregressi regolarmente iscritti nelle scritture contabili, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, il Concessionario ha precisato di aver correttamente notificato alla contribuente le cartelle sottese all’intimazione, così dimostrato il compimento delle formalità ostative alla dichiarazione di prescrizione. 

LA SENTENZA DELLA CGT

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha rigatto il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi dedotti dalla contribuente, così confermando la validità dell’atto opposto e la conseguente responsabilità patrimoniale dell’ex socia. 

Il Collegio ha ribadito che la normativa di settore stabilisce, inequivocabilmente, che il socio percettore di somme in fase di liquidazione è responsabile dei debiti erariali contratti dalla società, quand’anche tali importi non costituivano il frutto di un riparto contestuale alla liquidazione ma il soddisfacimento di credito pregresso regolarmente iscritto in contabilità.

Per tali ragioni la Corte di giustizia tributaria della capitale ha rigettato il ricorso dell’ex socia, compensando però le spese perché si dirime di un debito vantato nei confronti di un soggetto diverso da quello che l’ha generato.

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