PREMIO DI PRODUTTIVITÀ: DISCRIMINATORIO ESCLUDERE LAVORATRICE IN MATERNITÀ
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- On Aprile 14, 2026
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Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso di una lavoratrice respingendo la tesi dell’ASL convenuta secondo cui la prestazione lavorativa della dipendente non fosse valutabile a causa della sua mancata presenza in servizio.
Una lavoratrice ha adito il Tribunale di Taranto al fine di accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento tenuto nei suoi confronti dall’ASL, consistente nel non aver considerato il periodo di congedo obbligatorio per maternità in sede di valutazione della performance individuale per l’anno 2024.
IL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Secondo il Tribunale l’esclusione della lavoratrice dall’erogazione del Premio di produttività per l’anno 2024 integra una discriminazione diretta di genere, in violazione dell’art. 25, comma 2, e delle tutele di cui all’art. 38 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità).
Ed infatti
“Il diritto vigente impone che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non possa comportare un pregiudizio economico o di carriera. L’assenza per maternità è un impedimento legittimo derivante da una condizione biologica protetta dalla Costituzione (Art. 31 e 37)”.
LA TESI DELLA MANCATA PRESENZA FISICA
A parere del Giudice la tesi difensiva secondo cui la mancata “presenza fisica” renderebbe impossibile procedere alla valutazione della lavoratrice è giuridicamente infondata, in quanto grava sull’azienda l’onere di adottare criteri di calcolo neutri (quali la media delle valutazioni precedenti o il valore medio di reparto) per garantire la parità di trattamento.
Nel caso di specie
“la discriminazione per genere vi è stata atteso che l’esclusione dal premio è dipesa esclusivamente dall’esercizio del diritto al congedo. L’impossibilità di valutare la dipendente non può tradursi in un danno economico a carico della stessa, poiché ciò configurerebbe uno svantaggio sproporzionato legato intrinsecamente alla maternità, rendendo la tutela della prole un costo a carico esclusivo della lavoratrice”.
IL CRITERIO DELLA MEDIA STORICA
In caso di assenza totale per un anno intero a causa del congedo obbligatorio
“non si può semplicemente affermare che il premio non spetta, ma si deve ricostruire la prestazione teorica della lavoratrice attraverso una fictio juris di presenza”. Dunque, considerato che la lavoratrice ha conseguito valutazioni positive nel triennio antecedente l’assenza, trova applicazione il criterio della cd. “media storica” che consente di rappresentare il “rendimento “standard” della dipendente e ripristinare la situazione patrimoniale che la ricorrente avrebbe goduto in assenza dell’evento discriminatorio”.
LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E DI LEGITTIMITÀ
Tali principi trovano conferma sia nella giurisprudenza comunitaria sia in quella nazionale.
In particolare, la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto il diritto della lavoratrice in congedo di maternità a beneficiare di qualsiasi aumento retributivo o miglioramento delle condizioni di lavoro (inclusi i premi) intervenuto durante la sua assenza (Corte di Giustizia UE, C-342/93 (Gillespie).
La giurisprudenza nazionale
“afferma che i criteri di calcolo dei premi di produzione che penalizzano le assenze per maternità sono nulli per contrasto con norme imperative. La maternità non è un’assenza “volontaria” o “generica” (come la malattia), ma un valore sociale protetto. Il trattamento economico della lavoratrice madre non può subire decurtazioni per l’esercizio del congedo obbligatorio, pena la violazione del principio di parità di trattamento retributivo (Art. 37 Cost.). In sostanza la discriminazione discende dal fatto stesso che la ASL non abbia previsto un meccanismo di “valutazione figurativa” per chi è in congedo obbligatorio per maternità, di fatto penalizzando sul piano retributivo la lavoratrice madre per le sue assenze”.
LA SENTENZA
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice ed ha ordinato alla società di cessare il comportamento illegittimo e di eliminarne gli effetti, disponendo in favore della ricorrente l’erogazione del premio di produttività calcolato sulla media dei punteggi conseguiti nei tre anni precedenti l’assenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

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