RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: LA CASSAZIONE SANCISCE LA NON DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
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- On Aprile 22, 2026
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La Suprema Corte ha statuito che la pubblica accusa che procede per uno dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 e dispone di elementi idonei a dare inizio alle indagini, è obbligata ad agire nei confronti dell’ente.
Con sentenza n. 1720 del 2 dicembre 2025, la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla
non discrezionalità del pubblico ministero nella valutazione della responsabilità
amministrativa degli enti derivante dai reati presupposto individuati dal D.lgs. 231/2001.
I FATTI
Un imprenditore di una società di fatto è stato accusato di associazione a delinquere,
finalizzata alla commissione di plurimi reati, tra cui corruzione e turbativa d’asta, e per tali
ragioni è stato interdetto per nove mesi dall’esercizio d’impresa e dall’assunzione di uffici direttivi all’interno di imprese e persone giuridiche.
Il Tribunale del Riesame, in riforma della decisione del GIP, ha accolto l’appello del pubblico ministero, ritenendo sussistente la gravità indiziaria della partecipazione dell’indagato ad un’associazione a delinquere e l’esigenza cautelare nel rischio di reiterazione del reato con riguardo all’operatività della società per l’applicazione della misura interdittiva.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
A tal proposito il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo che venga ritenuto
inesistente l’asserito sodalizio associativo tra questo e i restanti imputati con il conseguente
annullamento dell’interdizione.
La Corte di Cassazione ha rilevato che l’ipotesi associativa non possa ricorrere, stante la non
provata struttura associativa e l’assenza di consapevolezza e coordinazione nell’esecuzione delle condotte criminose. Pertanto, non è stato riscontrato un qualsivoglia presupposto per accertare la presenza del reato associativo di cui all’art. 416 del codice penale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha evidenziato come nel corso del
procedimento penale, nonostante la commissione di reati ascrivibili alla società, il pubblico ministero non abbia proceduto a ravvisarne la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, e che essendo un provvedimento legislativo la sua applicazione non può mai essere discrezionale.
L’OBBLIGO DI AGIRE NEI CONFRONTI DELL’ENTE
Da qui ne deriva il principio di diritto statuito dalla Cassazione, tale per cui la pubblica accusa che procede per uno dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 e disponga di elementi idonei a dare inizio alle indagini, è obbligata ad agire nei confronti dell’ente per il perseguimento della relativa responsabilità amministrativa.
Infine, nel riesaminare la decisione del Tribunale di Lecce, la Suprema Corte ha rilevato che, a causa della possibilità di interferenza tra la responsabilità penale dei soggetti agenti e di quella da reato dell’ente, le esigenze cautelari potrebbero sovrapporsi. Pertanto, è necessario compiere una valutazione complessiva sull’adeguatezza e idoneità della misura cautelare onde
evitare la reiterazione del reato.
IL MANCATO BILANCIAMENTO DELLA MISURA CAUTELARE
Nel caso di specie la Cassazione annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di
Riesame, ha affermato che quest’ultimo non ha messo in atto un corretto bilanciamento
nell’adozione della misura cautelare, sicché per prevenire la reiterazione dei reati da parte
della società l’interdizione doveva disporsi nei confronti di quest’ultima e non verso
l’indagato, il che non avrebbe portato al raggiungimento dello scopo cautelare.
QUI LA SENTENZA PER INTERO

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