LAVORO AGILE: SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO CHE NON CONSEGNA L’INFORMATIVA SULLA SICUREZZA SCRITTA
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- On Aprile 8, 2026
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È entrata in vigore il 7 aprile 2026 la legge annuale sulle piccole e medie imprese che interviene sull’obbligo di informativa, già previsto dalla legge n. 81 del 2017, introducendo specifiche sanzioni a carico del datore di lavoro.
Modifiche al Testo Unico della sicurezza sul lavoro, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che ora prevede sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente in caso di mancato rispetto dell’obbligo sull’informativa sulla sicurezza, già previsto dalla legge n. 81 del 2017.
LA NORMATIVA SUL LAVORO AGILE
La legge n. 81 del 22 maggio 2017 sulle “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” promuove
“il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
L’articolo 22 della sopracitata legge, relativo alla Sicurezza sul lavoro, dispone che:
“Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
La disposizione prevede, dunque, l’obbligo di fornire l’informativa scritta, senza però stabilire alcuna sanzione in caso di mancato adempimento.
LE MODIFICHE
L’art. 11 della legge annuale sulle piccole e medie imprese, legge n. 34 dell’11 marzo 2026, entrata in vigore il 7 aprile 2026, dispone che al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, siano apportate le seguenti modificazioni:
- “a) all’articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”;
- b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: “dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e”.
LE SANZIONI
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 34 del 2026, in caso di violazione dell’obbligo sull’informativa sulla sicurezza
“Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro”.

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