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P.A.: RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E EFFETTO PRECLUSIVO DEL GIUDICATO

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  • On Maggio 26, 2026
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Analisi della sentenza n. 781/2026 del Tribunale di Messina. 

di Dott. Carlo Maria Brancato 

La sentenza n. 781/2026 del Tribunale di Messina offre un’importante occasione per analizzare due istituti giuridici di centrale rilevanza: la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione e l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile. La decisione si inserisce in una vicenda processuale complessa, originata dalla mancata stipulazione di un contratto di locazione a seguito di una procedura di gara pubblica.

I FATTI

La controversia trae origine da una gara bandita da un Ente pubblico per la locazione di un immobile a Messina, aggiudicata a una società immobiliare. Tuttavia, il contratto non veniva mai formalizzato a causa della mancanza di risorse finanziarie da parte dell’ente pubblico. La società, avendo riposto un legittimo affidamento nella conclusione del negozio giuridico e subito un conseguente danno economico, adiva il giudice amministrativo.

LA SENTENZA DEL GCA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), con la sentenza n. 361/2023, accoglieva le ragioni della società, affermando la responsabilità precontrattuale dell’ente ai sensi dell’art. 1337 del Codice Civile. Tale norma impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. 

Successivamente alla pronuncia del giudice amministrativo, la medesima società immobiliare ha intentato una nuova azione dinanzi al Tribunale Civile di Messina, citando nuovamente l’Ente pubblico per ottenere il risarcimento del “medesimo danno, ma sotto voci diverse”.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA

Il Tribunale di Messina, con la sentenza in commento, ha rigettato la domanda, rilevando l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza del CGA, divenuta definitiva. Il giudice ha applicato il principio consolidato secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato preclude il riesame di ogni questione che costituisca premessa logica e indispensabile della decisione, coprendo sia “il dedotto che il deducibile”.

Nel caso specifico, il Tribunale ha correttamente identificato l’identità dei soggetti coinvolti e l’unicità del rapporto giuridico controverso: la responsabilità dell’ente per la mancata conclusione del contratto di locazione. Sebbene il petitum immediato (le singole “voci di danno”) potesse apparire differente, la causa petendi (il fatto costitutivo della pretesa) era la medesima: la violazione del dovere di buona fede nella fase precontrattuale.

LA CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE

Il giudicato formatosi sulla sentenza del CGA aveva già accertato e liquidato il danno derivante da tale illecito. La pretesa di ottenere un ulteriore risarcimento per lo stesso fatto, sebbene articolata in nuove componenti di danno, si configura come un tentativo di frazionamento della pretesa risarcitoria, contrario ai principi di correttezza, buona fede e al canone costituzionale del giusto processo, che impone la concentrazione delle tutele.

IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

A fondamento della propria decisione, il Tribunale di Messina ha richiamato anche il principio del ne bis in idem, secondo cui nessuno può essere giudicato due volte per il medesimo fatto. Nel contesto del diritto processuale civile, tale principio si manifesta principalmente attraverso l’effetto negativo-preclusivo del giudicato, che impedisce al giudice di decidere nuovamente una domanda già definita con sentenza irrevocabile.

L’operatività del giudicato risponde a un’esigenza di certezza del diritto e di stabilità delle decisioni giurisdizionali, che costituisce un interesse pubblico primario. 

Consentire alla società di agire nuovamente per lo stesso danno avrebbe significato non solo violare la preclusione derivante dal giudicato amministrativo, ma anche esporre l’ordinamento al rischio di decisioni contrastanti sullo stesso rapporto giuridico.

L’ESAURIMENTO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Messina ribadisce con chiarezza che una volta che la questione della responsabilità precontrattuale e del relativo danno sia stata definita con una pronuncia passata in giudicato, alla parte danneggiata è preclusa la possibilità di riproporre la medesima pretesa risarcitoria in un nuovo giudizio, anche qualora essa venga artificiosamente scomposta in diverse “voci di danno”. Il giudicato, infatti, cristallizza l’accertamento del rapporto giuridico controverso in tutti i suoi aspetti, esaurendo la tutela giurisdizionale esperibile.

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