PUBBLICO IMPIEGO: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI SUFFICIENTE A CONFIGURARE UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ CON IL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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- On Maggio 5, 2026
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La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la vicenda.
Il dipendente di un Comune siciliano era stato licenziato dall’Ente perché non aveva comunicato la propria iscrizione all’albo dell’Ordine degli avvocati, né aveva informato l’Ordine della sua condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione.
L’APPELLO
In primo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo. La Corte d’appello ha confermato tale decisione, ritenendo che l’incompatibilità prevista dalla normativa sul pubblico impiego presupponesse l’effettivo esercizio della professione forense.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
Avverso la sentenza della corte d’Appello il Comune ha proposto ricorso per cassazione al quale il funzionario ha resistito con controricorso.
La Cassazione ha rilevato che:
“la disciplina prevista dalla legge n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., così delineando un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona (Cass. Sez. L., 13/04/2021, n. 9660).”
A parere della Suprema Corte
“i casi di compatibilità costituiscono eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego (Corte cost. n. 390/2006); regola che si fonda su una valutazione legislativa, discrezionale ma non irrazionale, di maggior pericolosità del connubio avvocatura- pubblico impiego, che la Corte costituzionale (sempre Corte cost. 390/2006 cit.) ha già espressamente così spiegato, talché è conseguenziale l’apprezzamento normativo presuntivo in termini di pericolosità di una commistione in tal senso (cfr. Cass. Sez. L, n. 9660 del 2021, cit.)”.
Dunque, è errata la convinzione della Corte d’Appello secondo cui sarebbe necessario
“l’effettivo esercizio della professione forense per integrare l’incompatibilità prevista dalla norma”. Ed infatti, è “sufficiente la mera iscrizione all’albo forense per configurare, ex se, il rischio connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, già insito nell’opzione legislativa, “non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione -operata dal legislatore -di maggiore pericolosità e frequenza ditali inconvenienti quando la “commistione” riguardi la professione forense”(Corte Cost. n. 390/2006, cit.)”.
INCOMPATIBILITÀ E RILIEVO DISCIPLINARE
Infine, la Cassazione ha ribadito
“la distinzione fra la sussistenza della situazione di incompatibilità ed il rilievo disciplinare della condotta, sul piano dell’irrogazione della sanzione (in tal senso, già Cass. Sez. L, 19/01/2006, n. 967 e successive conformi, fra cui Cass. Sez. L, 06/08/2018, n. 20555). Di conseguenza, se, da un lato, è erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla insussistenza del fatto contestato per aver escluso l’incompatibilità, dall’altro la verifica della legittimità del licenziamento intimato proprio in relazione alla contestata incompatibilità impone di vagliare la proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al contesto multifattoriale della vicenda in esame, quale valutazione riservata al giudice di merito”.
Per queste ragioni la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la vicenda.

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