SICUREZZA: DATORE DI LAVORO CONDANNATO PER MANCANZA DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E OMESSA FORMAZIONE
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- On Maggio 20, 2026
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La terza sezione della Cassazione Penale con la sentenza n. 15467 del 29 aprile 2026 ha confermato la responsabilità del titolare di una ditta individuale per la violazione dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Il titolare di una ditta individuale è stato dichiarato responsabile penalmente dal Tribunale di Prato per la violazione dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva omesso di adottare le necessarie misure di primo soccorso, non dotandosi di una cassetta di pronto soccorso, nonché di verificare che alcuni lavoratori ricevessero un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in violazione dell’art. 37, comma 1, del Testo Unico sulla Sicurezza.
Per tali ragioni, il Tribunale lo ha condannato alla pena consistente in Euro 1.600,00 di ammenda.
IL RICORSO
Con ricorso per cassazione, il datore di lavoro ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità penale dell’imputato. In particolare, ha contestato il criterio adottato per l’attribuzione al prevenuto delle condotte omissive contestate, ritenendo insufficiente, a tal fine, il solo fatto che egli fosse titolare dell’impresa indicata nel capo di imputazione.
LA RESPONSABILITÀ PENALE
Il Collegio ha precisato che:
“diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nella presente fattispecie la personale partecipazione dell’imputato alla commissione dell’illecito, direttamente connessa allo svolgimento dei compiti che la normativa di carattere antiinfortunistico dettata dal D.Lgs. n. 81 del 2008 demanda al “datore di lavoro”, è stata adeguatamente desunta dal giudice del merito dalla circostanza che la impresa in questione è operante sotto la forma della ditta individuale, nella quale, pertanto, la compenetrazione operativa fra l’impresa e l’attività dell’imprenditore che la esercita è di immediata percezione”.

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