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LAVORATRICI DOMESTICHE ESCLUSE DAL BONUS MAMME: LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

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  • On Ottobre 23, 2026
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Il Tribunale del Lavoro di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito all’esclusione dal beneficio, evidenziandone il carattere discriminatorio. La Corte Costituzionale dovrà decidere se la norma viola gli artt. 3 e 31 della Costituzione e il diritto UE.

Una lavoratrice madre di tre figli, regolarmente residente in Italia, con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato e un reddito inferiore a 40.000 euro annui ha presentato ricorso avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’Inps, del cosiddetto “nuovo bonus mamme”. La donna, infatti, possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere all’agevolazione, tranne uno: svolge attività di lavoro domestico.

Il Tribunale del Lavoro di Milano, con ordinanza del 7 ottobre 2026, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e ha sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale. Una decisione destinata a produrre effetti per numerose lavoratrici.

COS’È IL BONUS MAMME

Il “nuovo bonus mamme” è una misura di integrazione al reddito introdotta, per l’anno 2025, dall’art. 6, comma 2, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, e confermata per il 2026 dall’art. 1, comma 207, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La misura riconosce alle lavoratrici madri dipendenti e autonome — con espressa esclusione dei rapporti di lavoro domestico — una somma mensile non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili per il 2025 e 60 euro mensili per il 2026. Tale riconoscimento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: 

  • essere madri di almeno due figli, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio (o del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per le madri di tre o più figli);
  • percepire un reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui;
  • avere un rapporto di lavoro in essere nel mese di riferimento.

La norma non opera più attraverso una riduzione dei contributi previdenziali — come avveniva con il meccanismo previsto dalla Legge n. 213/2023 — ma mediante l’erogazione diretta di una somma da parte dell’INPS, determinata in misura fissa e finanziata dalla fiscalità generale. Questa trasformazione strutturale, come si vedrà, è il fulcro della questione sollevata dal Tribunale.

IL CASO 

La vicenda riguarda una cittadina dello Sri Lanka, regolarmente residente in Italia dal 2013 e titolare di un permesso unico di lavoro. Dal 2023, la donna lavora come addetta alle pulizie domestiche con contratto a tempo indeterminato part-time, inquadrata nella categoria A del CCNL lavoro domestico. È madre di tre figli minorenni e percepisce un reddito inferiore alla soglia dei 40.000 euro.

Nell’aprile 2026, la lavoratrice ha presentato domanda all’INPS per accedere al beneficio, ma l’Istituto l’ha respinta il 29 aprile 2026, in quanto “la normativa esclude espressamente dall’ambito applicativo l della misura le lavoratrici titolari di rapporti di lavoro domestico”. 

La lavoratrice, assistita dalle associazioni ASGI, APN e dalla CGIL Lombardia, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Milano, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 150/2011. 

I MOTIVI DEL RICORSO

Le parti ricorrenti sostengono che: 

  • la disciplina censurata integra una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità̀, in quanto le lavoratrici straniere risultano ampiamente sovrarappresentate nel settore del lavoro domestico rispetto alla loro incidenza nell’occupazione complessiva e l’esclusione legislativa sarebbe quindi idonea a determinare un particolare svantaggio nei confronti delle cittadine straniere titolari dei titoli di soggiorno, in contrasto con le norme “egualitarie” di diritto sovranazionale; 
  • l’esclusione delle lavoratrici domestiche dall’ambito applicativo del beneficio integra una discriminazione correlata al genere e alla maternità, in quanto priva una parte delle lavoratrici madri di una misura legislativa espressamente finalizzata al sostegno della maternità e dei carichi familiari. 
  • la disciplina censurata si pone in contrasto con l’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione OIL n. 189 del 2011, ratificata dall’Italia con legge n. 113 del 2013, che impone agli Stati contraenti di adottare misure dirette a garantire ai lavoratori domestici condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla generalità dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, compresa la tutela della maternità.

IL NODO GIURIDICO

Sulla rilevanza della questione di legittimità̀ costituzionale, il Tribunale chiarisce che:

“Nel caso in esame, la chiarezza e univocità del dettato normativo è inconfutabile ed esclude qualsiasi possibilità ermeneutica adeguatrice, ponendo un limite alla possibilità di estendere anche alle madri lavoratrici con contratto di lavoro domestico la prestazione economica prevista dalle disposizioni in esame. Neppure risulta percorribile la strada, pur auspicata dalla difesa di parte ricorrente, della mera disapplicazione nell’ambito del piano di rimozione di cui all’art. 28 d.lgs. 150/2011 […]. Nel caso in esame, sotto il profilo della ricorrente il comportamento tenuto da INPS è meramente riproduttivo della norma di legge e, dunque, l’attività discriminatoria risulta ascrivibile solo mediatamente a tale Ente. La possibilità di ordinare a INPS il pagamento dell’importo previsto dall’art. 6 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e dall’art. 1, comma 207, della l. n. 199/2025 (40 euro al mese per l’anno 2025 e 60 euro al mese per il 2026) è, dunque, subordinata all’accoglimento da parte della Corte costituzionale della presente questione di legittimità costituzionale”.

LA QUALIFICAZIONE DELLA MISURA

Il Giudice del Lavoro, inoltre, ha precisato che

“… deve ritenersi che il beneficio previsto dall’art. 6 del D.l. n. 95/2025 e dall’art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 costituisca una prestazione di sicurezza sociale e, più precisamente, una prestazione familiare diretta a sostenere economicamente la maternità e a compensare i carichi familiari [ …] La misura in esame si sostanzia, piuttosto, nell’erogazione diretta, da parte dell’INPS, di una somma determinata in misura fissa e riconosciuta sulla base di requisiti familiari e reddituali predeterminati dalla legge. Essa prescinde dalla quantità della contribuzione versata, dall’entità dell’aliquota applicabile, dal settore produttivo di appartenenza e dalle peculiarità organizzative del datore di lavoro. Gli elementi valorizzati dal legislatore ai fini dell’attribuzione del beneficio sono esclusivamente la condizione di madre lavoratrice, il numero e l’età dei figli e il possesso di un reddito inferiore alla soglia normativamente stabilita. Proprio tale mutamento strutturale della misura assume rilievo decisivo ai fini del presente giudizio. Se, infatti, nel sistema fondato sull’esonero contributivo poteva ravvisarsi un collegamento tra il beneficio e le peculiarità del regime previdenziale applicabile al lavoro domestico, tale collegamento non appare più rinvenibile nell’attuale disciplina, caratterizzata dall’attribuzione di una prestazione monetaria uniforme, finanziata dalla fiscalità generale ed erogata direttamente dall’INPS. La specialità del regime contributivo del lavoro domestico, in altri termini, non sembra più presentare un nesso funzionale immediato con una misura che opera interamente sul piano del sostegno economico alla maternità e ai carichi familiari”.

I PARAMETRI VIOLATI

Il Tribunale ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, esaminando le singole norme costituzionali che si assumono violate dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e dell’art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025.

  • Violazione degli artt. 3 e 31 della Costituzione Il profilo riguarda il principio di uguaglianza e la tutela della maternità. Il bonus mamme è una misura di sostegno economico alla maternità, finanziata dalla fiscalità generale, erogata sulla base di requisiti puramente personali e familiari: la condizione di madre lavoratrice, il numero e l’età dei figli, il livello del reddito. Questi elementi — e soltanto questi — sono stati scelti dal legislatore come presupposti del beneficio. In questo contesto, la lavoratrice domestica si trova in una posizione identica a quella delle altre lavoratrici ammesse al beneficio, con riferimento a tutti gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della misura. L’unica differenza è la qualificazione giuridica del suo contratto di lavoro: un elemento che non presenta alcun collegamento con la finalità di sostegno alla maternità perseguita dalla norma. Il Tribunale mette in evidenza come “l’esclusione di un’intera categoria di lavoratrici che presenta le medesime esigenze di tutela familiare e genitoriale appare suscettibile di porsi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con la finalità di protezione della maternità e delle famiglie numerose espressa dall’art. 31 Costituzione”.
  • Violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione alla Convenzione OIL n. 189 del 2011 L’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione OIL n. 189 del 2011 impone agli Stati contraenti di garantire ai lavoratori domestici condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla generalità dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compresa la tutela della maternità. La disposizione censurata esclude le lavoratrici domestiche da una misura di protezione sociale legata alla maternità, senza che tale esclusione trovi una giustificazione nelle specificità del settore. Secondo il Tribunale, questa preclusione configura una violazione diretta degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e, di conseguenza, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
  • Discriminazione indiretta per nazionalità: violazione del diritto UE e dell’art. 117 Cost. Il terzo profilo è quello socialmente più rilevante. I dati ufficiali prodotti in giudizio, provenienti dal Ministero del Lavoro, dall’ISTAT e dall’Osservatorio INPS, “evidenziano che il settore del lavoro domestico presenta una concentrazione di lavoratori stranieri largamente superiore a quella riscontrabile negli altri comparti produttivi. Tali dati, provenienti da fonti ufficiali e dotati dei requisiti di affidabilità e rappresentatività richiesti dalla giurisprudenza unionale, consentono di ritenere che l’esclusione dei lavoratori domestici dall’accesso al beneficio incida in misura particolarmente significativa su una categoria professionale nella quale i cittadini stranieri risultano fortemente sovrarappresentati. Ne consegue che una misura formalmente neutra, in quanto fondata esclusivamente sulla tipologia del rapporto di lavoro, è suscettibile di produrre effetti sfavorevoli in misura proporzionalmente maggiore nei confronti delle lavoratrici straniere rispetto ai cittadini italiani occupati negli altri settori dell’economia, rendendo configurabile una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità”.

LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Il Tribunale, quindi, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, disponendo la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

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— Lo studio è a disposizione per ogni valutazione relativa alla gestione dei rapporti di lavoro domestico e all’evoluzione della normativa in materia di tutela della maternità.

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