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MARITTIMI: DAL 7 OTTOBRE I DATORI DI LAVORO POSSONO RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

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  • On Ottobre 6, 2023
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Adeguamento normativo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo (Fondo SOLIMARE) mediante il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell’8 agosto 2023 che, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha modificato il decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo. 

Il messaggio dellINPS

L’istituto di previdenza nel messaggio n. 3378 del 27/09/2023 fornisce le indicazioni per i datori di lavoro illustrando le nuove regole sugli ammortizzatori sociali per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo.

Ladeguamento normativo

Il decreto dell’8 agosto 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, adegua le disposizioni del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo SOLIMARE alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

Le disposizioni entreranno in vigore dal 7 ottobre 2023, ossia dopo i 15 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in Gazzetta. 

Il decreto interministeriale recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Novità e scadenze

L’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015, e successive modificazioni, è stato integralmente sostituito.

Alla luce delle modifiche introdotte possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo SOLIMARE, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa. 

Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e, dal 7 ottobre, possono presentare le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimoche occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Inoltre tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015, e successive modificazioni in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.

Il contributo ordinario al Fondo

Il contributo ordinario di finanziamento al Fondo è pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

QUI IL DECRETO DELL’8 AGOSTO 2023

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