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COSA ACCADE SE IL GIUDICE MUORE PRIMA DI DEPOSITARE LA SENTENZA

  • Posted by autore blog
  • On Ottobre 12, 2023
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Il caso del Tribunale di Frosinone e la sentenza della Corte di Cassazione n° 12372 del 17 maggio 2017.

L’importante orientamento della Corte di Cassazione è stato recentemente attuato dal Tribunale di Frosinone. 

I fatti

Una privata cittadina ha adito il Giudice di pace di Frosinone in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ex art. 6 d.lgs n° 150 dell’1 settembre 2011, agendo nei confronti del prefetto dello stesso comune.

Il giudice, all’esito del procedimento, ha accolto il ricorso emettendo il dispositivo in data 5 marzo 2023. 

I termini del deposito della sentenza

Ai sensi dell’art. 321 del Codice di procedura civile“la sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni  dalla discussione”

Tuttavia, in tale circostanza, tale termine non è stato rispettato poiché nelle more del deposito della motivazione, il giudice è venuto a mancare. 

L’attestazione del Tribunale di Frosinone

Alla luce di questi eventi, il 27 settembre 2023, è intervenuto il presidente del Tribunale di Frosinone, nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace, che: vista la sentenza della Corte di Cassazione n° 12372/2017 con la quale è stato precisato che “nel caso in cui il giudice che abbia definito un giudizio civile mediante lettura del dispositivo in udienza venga a mancare prima di depositare la motivazione, la sentenza composta dal dispositivo e dall’attestazione del mancato deposito della motivazione a causa della morte del giudicante è impugnabile e il relativo onere con il conseguente avvio dei termini decorre solamente in seguito alla comunicazione della cancelleria” (principio applicabile dunque anche nella presente fattispecie);

ha attestato

che la motivazione della sentenza resa nel procedimento non è stata redatta a causa del decesso del giudice, intervenuto successivamente all’udienza nel corso della quale la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.

La sentenza della Cassazione

La Cassazione con sentenza n. 12372/2017 ha rilevato che: 

“qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. In tal caso il giudice di appello, ove abbia rilevato dette nullità, deve decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al primo giudice fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., né potendosi egli limitare a dichiarare la nullità medesima”.

La motivazione si qualifica quale elemento imprescindibile che consente alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni che hanno indotto il Giudice a sposare l’una o l’altra tesi proposta nel giudizio, nonché di valutare ed eventualmente censurare l’operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. 

La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina l’inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata anche ad affrontare la controversa questione concernente l’onere di impugnazione ed il decorso del relativo termine, ed in particolare, se il rispetto dei termini debba collegarsi al deposito del dispositivo, alla sua notificazione, oppure al deposito del provvedimento con cui il presidente del tribunale ha dato atto dell’impedimento del giudice e dell’assenza di motivazione della sentenza.

Sul punto, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il dispositivo della sentenza non sia seguito dal deposito della motivazione per sopravvenuto impedimento del giudice, ciascuna parte potrà far valere dinanzi al Giudice di Appello la nullità della sentenza per difetto di motivazione, il cui termine per impugnare decorre dalla data di comunicazione del provvedimento del Presidente del Tribunale.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 12372/2017 

Lattestazione del Tribunale di Frosinone

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