LAVORO FORZATO: RATIFICATO IL PROTOCOLLO OIL DEL 2014
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- On Giugno 23, 2026
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Con la legge n. 60 del 10 aprile 2026, l’Italia ha dato esecuzione al Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato o obbligatorio, adottato a Ginevra l’11 giugno 2014 durante la 103ª sessione della Conferenza generale dell’OIL.
La legge n. 60 del 10 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 è composta da quattro articoli:
- Autorizzazione alla ratifica
- Ordine di esecuzione
- Disposizioni finanziarie
- Entrata in vigore.
LA DEFINIZIONE DI LAVORO FORZATO
L’art. 2 della Convenzione definisce il lavoro forzato o obbligatorio come
“ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. Tuttavia, non rientrano in tale definizione: “a) ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto dalla legge sul servizio militare obbligatorio;
b) ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi civili dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza;
c) ogni lavoro o servizio richiesto a una persona a seguito di una condanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro o servizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle pubbliche autorità e che la persona non sia impiegata o messa a disposizione di singoli privati, o di imprese e società private ;
d) ogni lavoro o servizio richiesto in situazioni di emergenza, cioè in caso di guerra, di calamità o minaccia di calamità, come incendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta — o rischi di mettere — in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell’insieme o di una parte della popolazione;
e) i piccoli lavori di interesse collettivo, cioè i lavori eseguiti dai membri di una comunità nell’interesse diretto della comunità stessa, lavori che possono pertanto essere considerati come normali obblighi civili per i membri di una comunità e sulla cui necessità essi stessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi”.
IL PROTOCOLLO
Il Protocollo riconosce che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio costituisce uno dei diritti fondamentali della persona. Tale fenomeno rappresenta una grave violazione dei diritti umani e della dignità di milioni di donne, uomini, ragazze e ragazzi, contribuendo al mantenimento della povertà e ostacolando la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti.
Per questo motivo, ribadisce la necessità e l’urgenza di eliminare ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 1:
“Nell’assolvere i propri obblighi, in virtù della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l’utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l’accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo, e per reprimere i responsabili del lavoro forzato o obbligatorio”.
Inoltre, ogni Stato membro,
“in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica nazionale e un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, che prevedano una azione sistematica da parte delle autorità competenti, a seconda dei casi in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure con altri gruppi interessati”.
LE MISURE
Tra le principali misure di prevenzione previste dal Protocollo figurano:
- attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle persone maggiormente esposte al rischio di sfruttamento;
- iniziative formative destinate ai datori di lavoro per prevenire il coinvolgimento in pratiche di lavoro forzato;
- il rafforzamento della legislazione e dei controlli, affinché tutti i lavoratori e tutti i settori economici siano adeguatamente tutelati;
- il potenziamento dei servizi ispettivi e degli organismi preposti all’applicazione della normativa;
- la protezione dei lavoratori migranti da pratiche abusive o fraudolente nelle procedure di reclutamento e collocamento;
- la promozione della due diligence nei settori pubblico e privato per individuare e prevenire i rischi di lavoro forzato;
- interventi diretti sulle cause profonde e sui fattori che favoriscono il ricorso a forme di sfruttamento lavorativo.
RISARCIMENTO E SANZIONI
L’articolo 4 del protocollo rafforza la tutela delle vittime prevedendo che:
“1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo.
2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perché le autorità competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio”.

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