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LAVORO FORZATO: RATIFICATO IL PROTOCOLLO OIL DEL 2014

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  • On Giugno 23, 2026
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Con la legge n. 60 del 10 aprile 2026, l’Italia ha dato esecuzione al Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato o obbligatorio, adottato a Ginevra l’11 giugno 2014 durante la 103ª sessione della Conferenza generale dell’OIL.

La legge n. 60 del 10 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 è composta da quattro articoli: 

  • Autorizzazione alla ratifica
  • Ordine di esecuzione
  • Disposizioni finanziarie 
  • Entrata in vigore.

LA DEFINIZIONE DI LAVORO FORZATO

L’art. 2 della Convenzione definisce il lavoro forzato o obbligatorio come

“ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. Tuttavia, non rientrano in tale definizione: “a)  ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto dalla legge sul servizio militare obbligatorio; 

b)  ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi civili dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza; 

c)  ogni lavoro o servizio richiesto a una persona a seguito di una condanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro o servizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle pubbliche autorità e che la persona non sia impiegata o messa a disposizione di singoli privati, o di imprese e società private ; 

d)  ogni lavoro o servizio richiesto in situazioni di emergenza, cioè in caso di guerra, di calamità o minaccia di calamità, come incendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta — o rischi di mettere — in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell’insieme o di una parte della popolazione;
e) i piccoli lavori di interesse collettivo, cioè i lavori eseguiti dai membri di una comunità nell’interesse diretto della comunità stessa, lavori che possono pertanto essere considerati come normali obblighi civili per i membri di una comunità e sulla cui necessità essi stessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi”
.

IL PROTOCOLLO

Il Protocollo riconosce che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio costituisce uno dei diritti fondamentali della persona. Tale fenomeno rappresenta una grave violazione dei diritti umani e della dignità di milioni di donne, uomini, ragazze e ragazzi, contribuendo al mantenimento della povertà e ostacolando la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti.

Per questo motivo, ribadisce la necessità e l’urgenza di eliminare ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 1:

“Nell’assolvere i propri obblighi, in virtù della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato  o  obbligatorio,  ogni  Membro  deve prendere misure efficaci per prevenire ed  eliminare l’utilizzo  del lavoro  forzato,  per  assicurare  alle  vittime  una  protezione   e l’accesso a meccanismi  di  ricorso  e  di  risarcimento  adeguati  e efficaci, come l’indennizzo,  e  per  reprimere  i  responsabili  del lavoro forzato o obbligatorio”. 

Inoltre, ogni Stato membro,

“in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica  nazionale  e un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del  lavoro  forzato  o  obbligatorio,  che  prevedano   una   azione sistematica da parte delle autorità competenti, a seconda  dei  casi in coordinamento con le organizzazioni dei datori  di  lavoro  e  dei lavoratori, come pure con altri gruppi interessati”. 

LE MISURE

Tra le principali misure di prevenzione previste dal Protocollo figurano:

  • attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle persone maggiormente esposte al rischio di sfruttamento;
  • iniziative formative destinate ai datori di lavoro per prevenire il coinvolgimento in pratiche di lavoro forzato;
  • il rafforzamento della legislazione e dei controlli, affinché tutti i lavoratori e tutti i settori economici siano adeguatamente tutelati;
  • il potenziamento dei servizi ispettivi e degli organismi preposti all’applicazione della normativa;
  • la protezione dei lavoratori migranti da pratiche abusive o fraudolente nelle procedure di reclutamento e collocamento;
  • la promozione della due diligence nei settori pubblico e privato per individuare e prevenire i rischi di lavoro forzato;
  • interventi diretti sulle cause profonde e sui fattori che favoriscono il ricorso a forme di sfruttamento lavorativo.

RISARCIMENTO E SANZIONI

L’articolo 4 del protocollo rafforza la tutela delle vittime prevedendo che:

“1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime  del  lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza  o  del loro   status   giuridico   sul   territorio    nazionale,    abbiano effettivamente accesso a meccanismi  di  ricorso  e  di  risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo. 

2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi  fondamentali  del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie  perché  le autorità competenti non siano tenute a  perseguire  le  vittime  del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a  causa  di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come  la conseguenza  diretta  della   costrizione   al   lavoro   forzato   o obbligatorio”

QUI LA LEGGE E IL PROTOCOLLO COMPLETI

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