Blog Image

INDIPENDENZA AVVOCATI ASSOCIATI: A STABILIRLO LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

  • Posted by autore blog
  • On Settembre 17, 2025
  • 0
Condividi sui social

Con la sentenza C-776/22 la Corte ha sancito che l’avvocato socio di uno studio legale, non essendo sottoposto a vincolo di subordinazione, può rappresentare lo studio di cui fa parte davanti agli organi giurisdizionali Ue.

La sentenza C-776/22 ridefinisce i confini dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia Ue, ai sensi del quale le “parti non privilegiate” devono essere rappresentate da un avvocato indipendente, prevedendo che l’avvocato associato di uno studio legale può difendere il proprio studio davanti agli organi giurisdizionali dell’Unione.

I FATTI

Il 26 settembre 2017 uno studio legale italiano ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di decadenza del marchio denominativo dell’Unione europea relativo a tutti i servizi dello studio legale per i quali era stato registrato il marchio.

Il 23 febbraio 2021 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda per tutti i servizi ad eccezione dei «servizi legali». Lo studio legale, in data 1 marzo 2021, ha impugnato tale decisione con ricorso che è stato successivamente respinto dal Tribunale dell’Unione Europea.

Il Tribunale, con decisione del 10 ottobre 2022, ha ritenuto il ricorso manifestamente irricevibile in quanto lo studio legale era difeso da tre avvocati soci dello stesso studio, circostanza incompatibile con il requisito di indipendenza richiesto dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia UE. Secondo il Tribunale, infatti, i difensori non possedevano la qualità di terzo indipendente rispetto al ricorrente e tale inadempimento non poteva essere oggetto di regolarizzazione. 

Lo studio legale ha, dunque, impugnato tale ordinanza dinanzi alla Corte di Giustizia Ue.

L’AUTORAPPRESENTANZA E L’INDIPENDENZA

Con la propria decisione, la Corte ha ricordato che l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustiziadell’Unione europea, prevede due condizioni distinte e cumulative per quanto riguarda la rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione delle parti “non privilegiate”. Ai sensi della citata norma, infatti, 

“tali parti devono essere «rappresentate da un avvocato»” “solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sul SEE può rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione”.

In tal caso, è pacifico che gli avvocati incaricati dal ricorrente possedevano l’abilitazione al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali italiani, nel rispetto delle norme nazionali chedisciplinano la materia. 

Diversamente, con riferimento alla prima condizione, ossia l’obbligo per le parti non privilegiate di essere rappresentate da un avvocato, la Corte ha precisato che il tenore letterale della norma vieta l’«autorappresentanza», le parti cioè non possono, in alcun caso, rappresentarsi in prima persona, e ciò senza che una deroga o eccezione sia prevista dallo Statuto della Corte o dal suo regolamento di procedura. 

Inoltre, impone ai rappresentanti di tali parti il rispetto delrequisito di indipendenza, definito sia in modo negativo, come l’assenza di qualsiasi rapporto di impiego caratterizzato da un vincolo di subordinazione, sia in modo positivo, con riferimento alla deontologia e alla disciplina professionale. 

A parere della Corte 

Si presume che ogni avvocato, indipendentemente dalla forma in cui esercita la sua professione, autorizzata dalle leggi, dalle norme professionali e dalle norme deontologiche applicabili, soddisfi il requisito dell’indipendenzaderivante dalla prima condizione cumulativa”, diversamente “la presunzione di indipendenza di cui al punto precedente non si applica qualora esista un siffatto rapporto di impiego. Ciò si verifica, in particolare, nell’ipotesi in cui avvocati che,conformemente al diritto nazionale applicabile, esercitano la loro professione in qualità di dipendenti dello studio presso il quale lavorano, dovessero rappresentare quest’ultimo dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione”.

La presunzione di indipendenza, dunque, può essere rovesciata unicamente nel caso in cui

“da elementi concreti risulti che esistono tra loro legami che pregiudicano manifestamente la capacità di tale rappresentante di svolgere il proprio incarico servendo al meglio gli interessi del suo cliente o qualora detto rappresentante non rispetti le norme professionali e deontologiche nazionali applicabili”. 

Pertanto, qualora gli avvocati possiedano la qualità di associati all’interno dello studio che rappresentano dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, tale circostanza non può essere di per sé considerata incompatibile con il requisito dellindipendenza. Da un lato, infatti, non può essere assimilata a quella in cui esiste un rapporto di impiego, dall’altro, in assenza di elementi concreti che dimostrino l’esistenza di legami tra lo studio legale e il socio che pregiudichino manifestamente la capacità di quest’ultimo di svolgere il suo incarico di rappresentanza, servendo al meglio gli interessi della parte interessata, la presunzione di indipendenza non può essere considerata rovesciata. Per tali ragioni, il Tribunale, travisando la portata del requisito di indipendenza, ha commesso un errore di diritto.

COSA FARE SE MANCA IL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il Tribunale avrebbe dovuto verificare, facendo eventualmente ricorso alle misure di organizzazione del procedimento previste dall’ articolo 64 del suo regolamento di procedura, anzitutto, se esistesse un rapporto di impiego tra tali tre avvocati e lo studio legale. In mancanza di quest’ultimo solo elementi concreti che dimostrassero che i legami tra lo studio legale e gli avvocati associati che lo rappresentavano erano tali da pregiudicare manifestamente la loro capacità di svolgere l’incarico o che detti avvocati non rispettavano le norme professionali o deontologiche nazionali applicabili, avrebbero consentito di concludere nel senso di una mancanza di indipendenza ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte.

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

QUI LA SENTENZA PER INTERO

0 comments on INDIPENDENZA AVVOCATI ASSOCIATI: A STABILIRLO LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Strumenti di Accessibilità