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FORESTALI: TRIBUNALE DI CATANIA CONCEDE INDENNITÀ PROFESSIONALE

  • Posted by autore blog
  • On Marzo 25, 2026
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Il Tribunale ha accolto la domanda di due lavoratori stagionali ritenendo che il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro “stabilisce un’evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine”.

Due lavoratori forestali assunti annualmente con contratti a tempo determinato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, hanno promosso ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Catania richiedendo il risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria ai sensi della legge n. 16 del 14 novembre 2024,  oltreché dell’indennità professionale prevista dall’art. 11 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) del 2001.

LA STAGIONALITÀ DEL LAVORO

Secondo l’Assessorato resistente, il ricorso è infondato, in quanto la successione dei contratti deve ritenersi legittima alla luce della natura stagionale delle attività. Invece, con riferimento all’indennità professionale, l’Assessorato ha sostenuto che spetta esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

IL DANNO COMUNITARIO

Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno comunitario statuendo che i rapporti di lavoro in questione, pur se rinnovati annualmente, non configurano una “successione” di contratti ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, bensì autonomi rapporti volti a soddisfare esigenze stagionali.

L’INDENNITÀ PROFESSIONALE

Diversamente, la domanda relativa all’indennità professionale è stata accolta dal Giudice del Lavoro, il quale ha ritenuto che l’articolo 11 del CCIR, “nella parte in cui limita l’applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un’evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine”, in violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Fra i lavoratori a termine e quelli con contratto a tempo indeterminato non sussistono, infatti, differenze qualitative nelle prestazioni che possano giustificare un trattamento economico deteriore: entrambi sono inseriti nella medesima organizzazione e disciplinati da un quadro normativo e contrattuale unitario.

L’indennità professionale prevista dall’art. 11 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) deve, quindi, essere riconosciuta anche ai lavoratori a termine, in base agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.

Per tali ragioni, l’Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

QUI LA SENTENZA PER INTERO (PDF)

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