LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE IL LAVORATORE MANIFESTA LA VOLONTÀ DI INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI RECUPERO
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- On Marzo 18, 2026
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Autista trovato positivo agli stupefacenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2375 del 4 febbraio 2026, sancisce il principio della conservazione del posto di lavoro del dipendente che intende sottoporsi ad un programma terapeutico-riabilitativo.
Trovato positivo al test per l’assunzione di stupefacenti, a seguito di un controllo per il rinnovo della patente, era stato licenziato per giusta causa.
È quanto accaduto a un autista di mezzi pubblici che ha manifestato, prima della contestazione disciplinare e in sede di audizione, la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione.
Il Tribunale di Roma ha respinto l’impugnativa di licenziamento, mentre la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1319/2025, ha dichiarato l’illegittimità del recesso ordinando la reintegra del lavoratore.
Avverso la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione.
I MOTIVI DEL RICORSO
Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 124, 1° comma e 125 del DPR n. 309/1990.
Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie in esame all’art. 124 del DPR , che disciplina la sospensione dal servizio per i lavoratori sottoposti a trattamento disintossicante. Nel caso di specie, infatti, il lavoratore non avrebbe presentato alcuna istanza di aspettativa per disintossicarsi.
Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, alla fattispecie in esame, non si applica l’aspettativa per motivi di salute in generale, bensì quella relativa all’inidoneità fisica alla mansione di autista, per la quale non è previsto il beneficio dell’aspettativa.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ritenendo erronea l’applicazione del principio secondo cui deve essere concessa l’aspettativa nel caso in cui il dipendente segue – o dichiara di seguire – un programma di disintossicazione. Nel caso di specie, secondo la società, il lavoratore non avrebbe mai dichiarato di seguire tale programma, avendo anzi omesso di comunicare la propria dipendenza patologica da sostanze stupefacenti.
Con il quarto motivo la società ha dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe fondato la propria decisione su una prova inesistente, equiparando la dichiarazione del lavoratore di volersi disintossicare, resa nell’ambito del procedimento disciplinare, ad una richiesta formale trasmessa all’Azienda tramite il medio competente.
Con il quinto motivo, infine, è stata lamentata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame della violazione del c.d. “minimo etico”. Secondo la societàla Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente considerato che la condotta del lavoratore aveva messo in pericolo la salute e la sicurezza delle persone e dei mezzi.
I MOTIVI DEL RIGETTO DEL RICORSO
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli infondati. In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che
“la Corte territoriale non è incorsa in nessuna violazione o falsa applicazione delle due disposizioni normative denunciate avendole interpretate in linea con il precedente di questa Corte (Cass. n. 24453/2022), da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui la ratio delle norme è quella di assegnare ai lavoratori con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti un diritto alla conservazione del posto,a determinate condizioni: sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo e portarlo positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita.
La stessa Corte di appello ha, poi, accertato nel periodo tra l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti e l’incolpazione disciplinare, che il lavoratore aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione, come confermato anche in sede di audizione disciplinare ed effettivamente perseguito.
Dunque, gli artt. 124 e 125 del D.P.R. n. 309/1990 introducono una disciplina di favore finalizzata a tutelare il lavoratore tossicodipendente che scelga di intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo. In tale prospettiva, la normativa mira a garantire la conservazione del posto di lavoro, imponendo al datore di lavoro di allontanare il dipendente dalle mansioni che comportano rischi, ma non quello di procedere al licenziamento.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che
“i giudici di seconde cure hanno evidenziato che il lavoratore aveva manifestato la sua intenzione di intraprendere un programma di disintossicazione al medico aziendale, con una mail del 23.9.2022 (doc. 7), e di avere ribadito tale intenzione in sede di audizione disciplinare”.
Pertanto, ai fini della conservazione del posto di lavoro, non è necessaria la presentazione di una formale richiesta di aspettativa, essendo sufficiente che il lavoratore abbia manifestato la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione e che lo abbia effettivamente avviato prima dell’irrogazione della sanzione espulsiva.
Infine, con riferimento al quinto motivo, la Suprema Corte ha affermato che
“Il fatto dedotto come omesso non è decisivo perché, da un lato, la Corte territoriale ha esaminato la circostanza della pericolosità del comportamento pregresso del lavoratore, ritenuta, però, sterilizzata, per il futuro, dalla richiesta di disintossicazione; dall’altro non risulta allegato né dimostrato, dalla società, che sia stata mai messa a repentaglio la salute e la sicurezza di persone e mezzi, con assunzione da parte del lavoratore, di un rischio deliberato, il che esclude ogni ipotesi di violazione del cd. “minimo etico”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società.

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