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STRESS LAVORO CORRELATO: PROFILI NORMATIVI E MEDICO-LEGALI

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  • On Ottobre 31, 2025
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Durante l’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, il Prof. Avv. Giuseppe Berretta ha relazionato sul tema “stress da lavoro correlato”. Qui un estratto della relazione.

Lo stress lavoro-correlato è qualificato come un rischio emergente, trasversale, complesso e multifattoriale, in crescita, sia per diffusione che per attenzione normativa, fino ad essere equiparato, sotto il profilo della prevenzione, agli altri rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori contemplati dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.

A differenza dei rischi tradizionali, come quelli fisici o chimici, lo stress è una condizione meno tangibile ma altrettanto dannosa, con effetti importanti sulla salute psicofisica del lavoratore, sulla produttività e sull’organizzazione del lavoro.

L’ARTICOLO 28 DEL D.LGS. N. 81/2008

Il legislatore compie un passo significativo – in linea con il dettato europeo (Direttiva quadro n. 89/391/CE) che richiama espressamente i fattori di rischio psicosociali – ponendo l’attenzione sul rischio da stress lavoro-correlato. 

L’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 rappresenta un punto di svolta nel sistema normativo italiano: lo stress lavoro-correlato, infatti, deve essere valutato all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così come previsto per i rischi fisici o chimici. Dunque, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare tale rischio e di adottare le misure necessarie per prevenirlo o ridurlo.

I LIMITI DELL’ARTICOLO 28

È certamente apprezzabile l’intento del legislatore di valorizzare la dimensione psicologica del lavoro, ampliando la valutazione dei rischi anche agli aspetti “immateriali” e non solo a quelli “tradizionali”, ma la formulazione generica della norma suscita non poche perplessità, poiché che l’art. 28 non indica le modalità per l’individuazione e la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato né prevede una procedura specifica di valutazione.

COME VALUTARE CONCRETAMENTE IL RISCHIO

Uno strumento utile è il metodo elaborato nel novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e aggiornato dalle linee guida INAIL del 2017.

La Commissione e l’INAIL forniscono una definizione di stress lavoro-correlato, identificandolo in una condizione di squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione può avere effetti negativi sull’individuo e di conseguenza sull’azienda, in termini di prestazione e produttività del personale, tassi di assenza per malattia, turnover del personale e/o abbandono precoce. 

Il metodo prevede un percorso metodologico che costituisce il livello minimo per l’attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro (ex art. 28 d.lgs. n. 81/2008) anche se non è preclusa la possibilità di ricorrere ad un percorso più articolato basato sulle specifiche necessità e complessità delle aziende.

LE DUE FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione si articola in due fasi: una obbligatoria e oggettiva (la valutazione preliminare), l’altra eventuale e soggettiva (la valutazione approfondita), da attivare nel caso in cui dalla valutazione preliminare emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato e gli interventi correttivi adottati risultano inefficaci.

  1. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori e fattori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili, appartenenti a tre distinte famiglie:
  • Eventi sentinella quali indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele da parte dei lavoratori.
  • Fattori di contenuto del lavoro quali ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
  • Fattori di contesto del lavoro quali a ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione.

In questa prima fase possono essere utilizzati software e/o check list che consentono una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei superiori fattori. 

  1. La valutazione approfondita consiste nella valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori “sulle famiglie di fattori/indicatori” già oggetto di verifica nella fase preliminare, attraverso strumenti differenti quali ad esempio questionari, focus group, interviste. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.  Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

CONCLUSIONI

Questo metodo ha suscitato dubbi riguardo alla sua efficacia, in quanto considerato eccessivamente formalistico e poco sensibile alle dinamiche organizzative e alle reali condizioni dei lavoratori, soprattutto se limitato alla fase preliminare. 

È evidente, dunque, che lo stress lavoro-correlato rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio integrato che coinvolga figure specialistiche e il medico competente, promuovendo un dialogo attivo tra lavoratori e responsabili della prevenzione.

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