BONUS UNDER 35: ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 100% PER LA STABILIZZAZIONE
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- On Settembre 28, 2026
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L’INPS chiarisce requisiti, modalità e regole per utilizzare lo strumento agevolativo previsto per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Con l’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, oltre ai Bonus per le nuove assunzioni di cui abbiamo approfonditamente parlato qui è stato anche introdotto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, denominato “Incentivo alla stabilizzazione”.
Nella circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’INPS ha chiarito quali sono i requisiti necessari per accedere all’agevolazione e come devono comportarsi i datori di lavoro per presentare la domanda e utilizzare il beneficio.
INDICAZIONI PER LE IMPRESE
L’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore.
Il beneficio riguarda le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
La finestra temporale rappresenta quindi uno dei requisiti fondamentali per l’accesso all’esonero.
QUALI LAVORATORI POSSONO ESSERE STABILIZZATI
Non tutte le trasformazioni di contratti a tempo determinato consentono di accedere al bonus.
Alla data della trasformazione il lavoratore deve:
- non aver compiuto 35 anni;
- non essere mai stato occupato a tempo indeterminato.
Inoltre, il rapporto deve essere originariamente instaurato a tempo determinato e deve essere trasformato senza soluzione di continuità.
Attenzione alla storia lavorativa del dipendente
Per verificare il requisito relativo all’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato è quindi necessario effettuare una verifica preventiva della posizione del lavoratore.
La verifica dei requisiti non dovrebbe essere effettuata dopo la trasformazione, ma prima di procedere alla stabilizzazione, così da evitare di applicare un’agevolazione in assenza dei presupposti richiesti.
QUALI CONTRATTI A TERMINE POSSONO ESSERE TRASFORMATI
La circolare INPS individua due condizioni particolarmente importanti:
- Il rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026.
- Il rapporto a tempo determinato non deve avere una durata effettiva superiore a 12 mesi.
La durata deve essere considerata unitariamente anche quando il contratto sia stato oggetto di una o più proroghe.
Questo significa che, ai fini della verifica, non deve essere considerata soltanto la durata dell’ultimo contratto o dell’ultima proroga, ma la durata complessiva del rapporto.
COME SI PRESENTA DOMANDA ALL’INPS
La domanda deve essere presentata online attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dell’INPS.
Il percorso indicato dall’Istituto è:
“Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”
L’accesso avviene tramite identità digitale e la richiesta deve essere compilata attraverso l’apposito modulo telematico.
Se la trasformazione è già stata effettuata
Quando la trasformazione è già avvenuta, il datore di lavoro deve indicare nella domanda la relativa comunicazione obbligatoria.
L’INPS comunica attraverso il modulo telematico l’esito della richiesta e, in caso di accoglimento, l’importo del beneficio riconosciuto.
Se la trasformazione deve ancora essere effettuata
La procedura è diversa quando l’azienda non ha ancora effettuato la trasformazione.
In questo caso l’INPS:
- calcola l’importo del beneficio;
- accantona preventivamente le risorse;
- comunica l’esito al datore di lavoro o all’intermediario;
- invita a procedere alla trasformazione;
- richiede l’invio della comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.
La comunicazione viene effettuata tramite PEC oppure, se non disponibile, tramite e-mail, o attraverso una notifica nell’area MyINPS.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELL’1,40%
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, oppure di stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza del rapporto, trova applicazione la disciplina dell’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
È prevista, alle condizioni stabilite dalla norma, la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% per i contratti a tempo determinato.
CUMULABILITÀ
Un aspetto particolarmente importante per le imprese riguarda la possibilità di cumulare il nuovo incentivo con altre agevolazioni.
Se il datore di lavoro sta già utilizzando un’altra agevolazione non cumulabile e intende accedere al nuovo esonero, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita, attraverso le modalità previste dall’INPS.
La circolare prende in considerazione il caso del datore di lavoro che stia già utilizzando, per lo stesso rapporto, l’agevolazione del 50% prevista per i giovani under 30 dalla legge di Bilancio 2018, il cosiddetto incentivo GECO.
Se ricorrono i requisiti per il nuovo esonero del 100%, il datore di lavoro può accedere alla nuova misura, ma deve procedere alla restituzione dell’agevolazione precedente.
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Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento in materia di esoneri e gestione del personale.

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