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IMPRESE: PUBBLICATA LA LEGGE SULLA GOVERNANCE PARTECIPATA DAI LAVORATORI

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  • On Giugno 24, 2025
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La legge n. 76 del 15 maggio 2025 si propone di «rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori», di «preservare e incrementare i livelli occupazionali» e di «valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale».

di Viviana Giuffrida

Una proposta di legge di iniziativa popolare avviata dalla CISL e sottoscritta da oltre 400.000 persone è stata approvata dal Senato lo scorso 14 maggio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025.

La legge n. 76 del 15 maggio 2025, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese (in attuazione dell’art. 46 della Costituzione che «riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende») disciplina quattro forme di partecipazione

Vediamo quali.

LE FORME DI PARTECIPAZIONE

L’art. 2 della legge definisce le seguenti forme di partecipazione dei lavoratori:

  1. gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa”;
  2. economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato”;
  3. organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa”;
  4. consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”.  

PARTECIPAZIONE GESTIONALE

È un tipo di partecipazione di forma indiretta o rappresentativa che avviene tramite l’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari dell’impresa se previsto dai contratti collettivi.

Nelle società a governance dualistica di cui agli artt. 2409-octies ss. c.c., se l’amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio.

Nelle società a governance monistica gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione ed al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori (in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, i quali non potranno assumere incarichi direttivi nella società nei tre anni successivi alla cessazione del mandato, fatta salva l’ipotesi in cui l’incarico sia stato ricoperto già prima della designazione.

PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Per il solo anno 2025 la legge introduce un regime fiscale agevolato per le somme distribuite ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili (se la distribuzione è prevista da un contratto collettivo aziendale o territoriale). 

Se l’impresa assegna ai dipendenti almeno il 10% degli utili complessivi, il limite dell’importo soggetto a imposta sostitutiva sarà innalzato da 3.000 a 5.000 euro lordi. 

Inoltre la legge introduce una disciplina in materia di «piani di partecipazione finanziaria», riconoscendo alle aziende la possibilità di istituire strumenti volti a favorire l’accesso dei lavoratori al capitale dell’impresa e di attribuire azioni in sostituzione dei premi di risultato, in coerenza con quanto già previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 184-bis della legge n. 208/2015).

Limitatamente all’anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA 

La legge prevede la possibilità per le aziende di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in egual numero da rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa per predisporre «proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro». 

Le aziende possono altresì prevedere nel proprio organigramma, in esito ai contratti collettivi aziendali, «le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità». 

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Nell’ambito delle commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

La legge rinvia alla contrattazione collettiva la definizione dei contenuti della partecipazione consultiva, lasciando a quest’ultima il compito di determinare «le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione».

In caso di consultazione su argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche potranno fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

La legge disciplina in modo puntuale la sequenza procedurale che caratterizza la procedura di consultazione: il datore di lavoro è tenuto, a seguito di una «istanza di convocazione», a convocare la commissione paritetica mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione possono presentare un parere scritto, che deve essere allegato al verbale di consultazione. La procedura si intende conclusa decorsi dieci giorni dall’avvio, anche in assenza del parere.

FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

La legge prevede un obbligo formativo dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti nei meccanismi di partecipazione previsti.

La formazione ha una durata minima di dieci ore annue ed è rivolta ai membri delle commissioni paritetiche istituite in ambito aziendale, nell’alveo della partecipazione organizzativa, e ai rappresentanti dei lavoratori che partecipano agli organi societari, nell’ambito della partecipazione gestionale.

La formazione può essere erogata anche in «forma congiunta» fra i rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa. Il legislatore individua, inoltre, ai fini di una copertura finanziaria, tre fonti di finanziamento potenziali: gli enti bilaterali, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge n. 388/2000) e il Fondo nuove competenze (art. 88, decreto-legge n. 34/2020).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE 

Presso il Consiglio nazionale della economia e del lavoro (CNEL) è istituita una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da 17 membri (che durano in carica cinque anni) di cui uno è designato in rappresentanza del CNEL, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; sei in qualità di esperti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL; sei in qualità di esperti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL; infine, tre esperti in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale sono scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.

La commissione permanente è chiamata a svolgere i seguenti compiti:

  • pronunciarsi (con parere non vincolante) su eventuali controversie sulle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
  • proporre agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali;
  • procedere alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende relative alla partecipazione dei lavoratori;
  • redigere ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • presentare all’Assemblea del CNEL, proposte volte ad incoraggiare la partecipazione dei lavoratori alle imprese;
  • raccogliere i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

Della governance partecipata dai lavoratori ne avevamo parlato anche qui

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