
IMPRESE: IL RATING DI LEGALITÀ COME OTTENERLO E MANTENERLO
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- On Luglio 4, 2025
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È “un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità”, finalizzato alla promozione ed introduzione di valori etici nell’esercizio dell’attività, ma anche di estrema rilevanza per ottenere la concessione di finanziamenti pubblici e l’accesso al credito bancario.
di Fiorella Manciagli
Il rating di legalità, disciplinato dal decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 – in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 –, è “un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta”.
Si tratta di una certificazione rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che attesta l’affidabilità legale dell’impresa, finalizzata alla promozione ed introduzione di valori etici nell’esercizio dell’attività, nonché di estrema rilevanza per ottenere la concessione di finanziamenti pubblici e l’accesso al credito bancario.
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL RATING DI LEGALITÀ
L’art. 1 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (adottato dall’AGCM con delibera n. 13779 del 12 novembre 2012, modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) chiarisce ed integra i requisiti soggettivi richiesti al fine del rilascio della certificazione:
- le imprese devono aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente la richiesta di rilascio del rating.
- è necessario avere in Italia la sede operativa dell’impresa e non necessariamente la sede legale.
- l’impresa deve essere iscritta da almeno due anni nel Registro Imprese o nel R.E.A. (Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative).
Ai requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento, occorre aggiungere quelli disciplinati dal successivo art. 2, volti ad attestare, per i soggetti deputati alla rappresentanza ed alla gestione dell’impresa, l’assenza di condanne penali, l’assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per non aver assolto agli obblighi di restituzione, l’assenza di provvedimenti sanzionatori da parte dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, l’assenza di provvedimenti sanzionatori per violazione di norme in materia di antitrust e concorrenza.
Si tratta soltanto di alcuni dei requisiti previsti dal Regolamento, alla cui elencazione puntuale si rinvia.
PROCEDIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ
L’art. 3 del Regolamento disciplina il procedimento di valutazione ed i criteri per l’attribuzione del punteggio rilasciato.
Il rating di legalità ha un proprio punteggio “base” (una stelletta).
A tale punteggio si possono sommare dei segni +, ognuno dei quali può essere attribuito se sussistano dei requisiti aggiuntivi:
- adesione a protocolli o intese di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno e/o della Prefettura con associazioni imprenditoriali e di categoria;
- utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a quelli previsti dalla legge;
- adozione di una struttura (anche esterna all’impresa stessa) addetta al controllo della conformità delle attività organizzative alla normativa applicabile all’azienda oppure l’adozione di un modello organizzativo di gestione e controllo (MOGC) previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- iscrizione in uno degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata (c.d. white list);
- adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsability (definita nel 2001 dalla Comunità Europea come “l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”);
- adesione a codici etici di autoregolamentazione o adozioni di protocolli tra associazioni di consumatori e di imprese per l’attuazione di conciliazioni paritetiche;
- adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione.
Ogni qualvolta un’impresa aggiunge alla propria stelletta tre segni + ne riceve una nuova, fino ad un massimo di tre.
Il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. La sussistenza dei requisiti, tuttavia, può essere verificata, sia dalla stessa AGCM, che dall’ANAC.
DOMANDA E DELIBERA DI ATTRIBUZIONE
La domanda va inoltrata telematicamente tramite la piattaforma WebRating. L’art. 5 del Regolamento dispone che l’Autorità deliberi l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. Tale termine rimane tuttavia sospeso per un massimo di 45 giorni, ove vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni.
Possono influire sui tempi le ulteriori circostanze previste all’art. 5 del Regolamento, tra le quali:
- la domanda è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia all’impresa, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, una richiesta di informazioni; in tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della domanda completa;
- l’ANAC, alla quale l’Autorità trasmette gli elementi essenziali della richiesta di rating, formula osservazioni: in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;
- l’Autorità, per esigenze istruttorie, proroga il termine di cui al primo comma dell’art. 5 fino ad un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa.
Pertanto, l’AGCM, prima di rilasciare il rating, trasmette le richieste all’ANAC per le verifiche di competenza. L’ANAC, a sua volta, entro trenta giorni può formulare osservazioni in merito alla richiesta, in tal caso il termine è prorogato di ulteriori trenta giorni.
L’AGCM, qualora necessario ai fini dell’accoglimento della richiesta, può anche chiedere pareri e valutazioni al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia.
ELENCO IMPRESE CON RATING ATTRIBUITO
Le imprese alle quali è rilasciato il rating di legalità sono incluse dall’AGCM in un elenco (aggiornato costantemente dall’AGCM in una apposita sezione del proprio sito) nel quale sono indicati la data di rilascio, il punteggio e la scadenza del rating oltre alle vicende eventualmente successive al rilascio (revoca, annullamento, sospensione, variazione, in aumento o diminuzione del punteggio).
Il rating di legalità ha una validità di due anni dalla data di rilascio e può essere, sempre su richiesta dell’impresa, rinnovato per successivi due anni. La normativa non prevede un limite al numero di rinnovi possibili.
OBBLIGHI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’AUTORITÀ
L’impresa che richiede il rating, o quella alla quale è già stato rilasciato, ha il dovere di comunicare all’AGCM tutti gli eventi che incidono sui requisiti necessari per l’ottenimento dello stesso, nonché per il mantenimento o per la determinazione del punteggio, entro dieci giorni dalla conoscenza dell’evento in questione.
La violazione di tali obblighi informativi comporta la revoca del rating e la non proponibilità di una nuova domanda di rilascio per un anno dalla cessazione del motivo ostativo non comunicato.
L’AGCM, inoltre, una volta all’anno effettua controlli a campione (su circa il 10% delle imprese iscritte nel proprio elenco) inviando alla Guardia di Finanza l’elenco delle imprese da sottoporre a controllo per la verifica di profili di rilevanza fiscale e contributiva. A sua volta, la Guardia di Finanza comunica all’AGCM l’esito delle proprie verifiche sulla scorta dei quali possono essere adottati dall’Autorità provvedimenti di revoca, annullamento e riduzione di punteggio.
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E ACCESSO AL CREDITO BANCARIO
Ai fini della concessione di finanziamenti pubblici, l’impresa dovrà dichiarare di essere iscritta nell’elenco dell’AGCM e dovrà, contestualmente, assumere l’impegno di comunicare tempestivamente l’eventuale provvedimento di revoca e/o sospensione del rating che dovesse intercorrere tra la domanda di finanziamento e l’effettiva erogazione del contributo.Sia in caso di finanziamento disposto con bando di gara, che con procedura negoziata, il Ministro competente o la Regione o l’Ente Locale, devono indicare (oltre al massimo contributo erogabile, alle risorse disponibili, agli interventi finanziabili) almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating:
- preferenza in graduatoria;
- attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
- riserva di una quota delle risorse disponibili.
Sono le amministrazioni a determinare quale sistema di premialità adottare.
Inoltre, per l’accesso al credito bancario, al momento della richiesta di finanziamento, l’impresa dovrà dichiarare di aver ottenuto il rating e di essere iscritta nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento dell’AGCM (comunicando eventuali provvedimenti di revoca o sospensione che dovessero intervenire tra la data della richiesta e quella di erogazione del finanziamento).La normativa prevede che gli istituti bancari, in sede di concessione di finanziamenti, tengano debitamente conto del rating di legalità attribuito all’impresa ai fini della riduzione dei tempi di istruttoria, oltre che di riduzione dei costi di finanziamento.
A tal fine, le banche devono predisporre e formalizzare delle procedure che prevedano una particolare valutazione e rilevanza del rating di legalità ai fini della concessione, con tempi ridotti e vantaggi in termini di costi, del finanziamento.
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