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COVID 19: STRUTTURA SANITARIA DI CATANIA CONDANNATA PER LA MORTE DI UN PAZIENTE IN SEGUITO AL CONTAGIO DEL VIRUS

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  • On Marzo 5, 2026
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Il Tribunale del capoluogo etneo ha confermato la responsabilità della struttura sanitaria, colpevole di non aver evitato il contagio del paziente durante il ricovero, ed ha riconosciuto agli eredi il risarcimento di parte del danno lamentato.

di Dott. Carlo Maria Brancato

Con sentenza n. 803/2026 del 16 febbraio 2026 la V sezione Civile del Tribunale di Catania ha accertato la responsabilità medica di una struttura sanitaria per il decesso di un paziente che nella stessa aveva contratto il virus “Covid-19”.

I FATTI

Il giorno prima del ricovero presso la struttura sanitaria (per terapie riabilitative in conseguenza ad un pregresso ictus ischemico) il paziente eseguì tampone molecolare con esito negativo mentre, dopo qualche settimana di degenza ed in seguito ad ulteriore tampone di controllo, questi risultò positivo al virus Covid-19. Purtroppo, nei giorni seguenti le condizioni di salute del paziente si aggravarono repentinamente, tanto che questi venne immediatamente trasferito presso il reparto malattie infettive del locale presidio ospedaliero per l’insorta polmonite interstiziale, ove morì pochi giorni dopo.

Gli eredi del paziente, ritenendo che la causa della morte del loro parente fosse da attribuire all’omessa protezione dello stesso – da parte della struttura sanitaria ove questi era ricoverato – dalle probabilità di contagio del virus Covid-19, hanno citato quest’ultima davanti al Tribunale Civile di Catania al quale hanno chiesto di condannarla al risarcimento dei danni subiti. 

La struttura sanitaria si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dagli eredi, ribadendo la propria estraneità nella causazione dell’evento e chiedendo il rigetto dell’avversa domanda. 

IL CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 803/2026, ha innanzitutto chiarito che il rapporto che si è instaurato tra le parti è di natura contrattuale (c.d. contratto di spedalità), nello specifico concluso per fatti concludenti tra la struttura sanitaria ed il paziente nel momento in cui quest’ultimo ha accettato i servizi offerti dalla prima.

Ciò detto, il Tribunale di Catania, ai fini dell’assunzione della decisione finale, ha disposto C.T.U. medica.

LA PERIZIA DEI CC.TT.UU.

I periti hanno acclarato in primis che la struttura sanitaria ha rappresentato l’unico luogo possibile in cui il paziente ha contratto l’infezione del virus SARS-COV-2, stante il periodo d’incubazione perfettamente coincidente con la degenza, e, in secundis, che la stessa è venuta meno al generale obbligo di protezione del degente contro un’infezione, peraltro così letale da causarne il decesso.

In altri termini i Consulenti nominati hanno accertato l’esistenza di un nesso eziologico tra la causa (l’infezione) e l’evento (morte del paziente) ed hanno ritenuto che quest’ultimo fosse da imputare alla struttura sanitaria, colpevole di non aver adeguatamente protetto (in aderenza alle leges artis) il degente dal contagio, peraltro diffusosi a macchia d’olio tra tutti i soggetti ivi ricoverati. 

LA SENTENZA 

In conseguenza a quanto sopra il Tribunale ha accertato l’esclusiva responsabilità della struttura sanitaria in relazione al decesso del paziente ed ha riconosciuto agli eredi il risarcimento del danno non patrimoniale da questi subito, sia iure proprio che iure hereditatis:

  1. In iure proprio il danno da perdita parentale, volto a risarcire i congiunti per la lesione della propria sfera affettiva a causa della morte del parente, la cui liquidazione è avvenuta in via equitativa mediante applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, somma poi ridotta del 20% tenuto conto dell’età avanzata del paziente e delle patologie pregresse di quest’ultimo. 
  2. In iure hereditatis il danno he il paziente ha subito a causa dell’omessa informazione in merito al rischio di contagio da COVID-19 e, infine, per non aver valutato adeguatamente la differibilità del trattamento riabilitativo. 
  3. Il Tribunale di Catania ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno tanatologico poiché gli erdi non hanno dimostrato che il de cuius avesse avuto una lucida percezione della sua imminente fine. 

In ultimo, il Tribunale ha accolto la richiesta di chiamata in garanzia formulata dalla struttura sanitaria nei confronti della compagnia assicurativa, la quale da ultimo dovrà effettivamente risarcire i danni agli eredi del de cuius.

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