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ASSUNZIONI DIRETTE: VITTIME DI EVENTI DANNOSI EQUIPARATE A VITTIME DI TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

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  • On Maggio 21, 2025
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La legge 63/2025, in coerenza con il principio solidaristico di cui all’articolo 2 della Costituzione, oltre al collocamento obbligatorio prevede benefici come borse di studio e cittadinanza.

È entrata in vigore il 06/05/2025 la Legge n. 63 del 15 aprile 2025, in materia di “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”. 

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, prevede tra i benefici il collocamento obbligatorio per i superstiti e parenti/affini di chi abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi, così come previsto dall’articolo Art. 5 “Assunzioni dirette” ai sensi del quale: 

“I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407”.  (Ossia la legge con le “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”).

I BENEFICIARI

Hanno diritto ai benefici: 

  • il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di chi abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi, nonché l’altra parte dell’unione civile e la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76
  • i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento; 
  • chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all’articolo 4. 

Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.

GLI EVENTI DANNOSI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell’ambito di applicazione saranno individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’evento medesimo. 

LA COPERTURA FINANZIARIA

È istituito un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi. 

Le risorse sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia per ciascuna vittima dell’evento dannoso. L’elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale. 

GLI ALTRI BENEFICI

L’articolo 6 prevede l’istituzione di borse di studio, riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell’articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario, per una spesa di 100.000 euro annui.

Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

L’articolo 7 prevede invece che “Allo straniero coniuge o all’altra parte dell’unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all’articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza”.

QUI LA LEGGE PER INTERO

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