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DONNE: INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE VALIDI PER IL 2025

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  • On Marzo 7, 2025
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Il Decreto Coesione e la Legge di Bilancio prevedono varie misure per favorire l’occupazione femminile.

Vediamo quali.

Esonero o riduzione dei versamenti contributivi per le donne delle zone svantaggiate o in condizioni di disoccupazione, bonus per le donne vittime di violenza. Sono diversi gli incentivi introdotti per colmare il divario di genere nel mondo del lavoro previsti dal Decreto Coesione e dalla Legge di Bilancio. Entriamo nello specifico di ciascuno.

DECRETO COESIONE

Il D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, il cosiddetto Decreto Coesione all’articolo 23 introduce il diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori del settore privato che assumono lavoratrici svantaggiate.

Il Bonus Donne è stato ideato per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. È rivolto ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono tali lavoratrici e consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione di premi e contributi dovuti all’IINAIL, per un importo massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. 

Incentivo Donna 

Un ulteriore bonus per l’assunzione delle donne è già operativo da tempo, si tratta, infatti, dell’agevolazione introdotta dalla legge n. 92/2012 che prevede – anche in questo caso – un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate.

Per accedere al beneficio, l’assunzione deve riguardare: 

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (oltre il 25 per cento) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’esonero ha una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato; mentre di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato.

Anche in questo caso, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale, domestico, intermittente e in apprendistato.

Per fruire dell’incentivo, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda all’INPS, utilizzando il modulo di istanza on line “92-2012″, disponibile nel Cassetto previdenziale di riferimento del sito istituzionale.

LEGGE DI BILANCIO

Con la Legge di Bilancio, la n. 213/2023, dal 2024 è stato introdotto un bonus per favorire l’occupazione delle donne vittime di violenza. 

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Ai commi 191-193 della Legge è previsto che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.  

Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione.  

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione.

Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

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