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ACCESSIBILITÀ: IN VIGORE L’ EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT, LA DIRETTIVA UE PER UN MERCATO INCLUSIVO

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  • On Luglio 16, 2025
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L’European Accessibility Act è una direttiva dell’Unione Europea sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi chiave per le persone con disabilità. Le disposizioni vanno applicate dagli Stati membri dal 28 giugno 2025.

La Direttiva (UE) 2019/882, European Accessibility Act – EAA, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, è ufficialmente entrata in vigore dal 28 giugno 2025, dopo il periodo concesso agli Stati membri per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa.

In Italia la Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 82/2022.

LA DIRETTIVA UE

La Direttiva introduce una disciplina in linea con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) che prevede norme vincolanti dirette a prescrivere standard minimi di tutela, tenuto conto degli obiettivi formalizzati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Lo scopo della Direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno attraverso un corpus di regole uniformi e omogenee in materia di accessibilità invocabili per la fornitura di ogni prodotto e servizio, in modo da evitare un’eccessiva frammentazione di legislazioni divergenti.

L’European Accessibility Act mira, dunque, a ridurre i rischi di disparità e discriminazioni che potrebbero alterare le dinamiche concorrenziali del mercato e pregiudicare i diritti delle persone con disabilità, tutelando

coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri” (considerando 3).

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La Direttiva in commento si applica ai prodotti e servizi immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 (art. 2), che nel decreto di recepimento n. 82 del 2022 sono così suddivisi : 

prodotti

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici;
  • terminali self-service di pagamento e destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal decreto; 
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; 
  • lettori di libri elettronici (e-reader).

servizi

  • di comunicazione elettronica, a eccezione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  • che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  • siti web, applicazioni mobili, biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili;
  • servizi bancari per consumatori;
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati; 
  • servizi di commercio elettronico.

Inoltre, il decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112», mentre NON si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti: 

  • media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025; 
  • formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025; 
  • carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile; 
  • contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo; 
  • contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

SANZIONI

La Direttiva UE 2019/882 all’art. 30 prevede che

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. 2. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni sono inoltre accompagnate da misure correttive efficaci in caso di non conformità dell’operatore economico […]”. 

In applicazione di tale principio, con il decreto legislativo n. 82/2022 di recepimento della citata Direttiva, il legislatore italiano ha sancito che

  • “Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione […] l’operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro,tenendo conto dell’entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 21, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato” (art. 24).

Le sanzioni non si applicano ai fatti commessi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

SITO AVVOCATI ASSOCIATI

Pur non essendo tra i destinatari della Direttiva UE 2019/882, abbiamo ritenuto opportuno adattare il nostro sito web ai nuovi standard in materia di accessibilità al fine di garantire un’esperienza inclusiva a tutti gli utenti.

Rendere un sito web accessibile significa progettarlo in conformità alle Linee Guida per l’Accessibilità dei Contenuti Web (Web Content Accessibility Guidelines) così da renderlo fruibile da chiunque.

I principi fondamentali dell’accessibilità web sono:

  • Percezione: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non testuale (es. immagini, video); 
  • Operabilità: rendere tutte le funzionalità accessibili da tastiera. 
  • Comprensibilità: rendere il testo leggibile e comprensibile. Aiutare gli utenti a evitare e correggere gli errori.
  • Robustezza: massimizzare la compatibilità con le tecnologie assistive attuali e future utilizzate dagli utenti (es. screen reader). 

Per queste ragioni, troverete sul sito, sia nella versione mobile che desktop, un bottoncino blu contenente gli strumenti di accessibilità relativi a:

  • navigazione da tastiera, 
  • disabilitazione delle animazioni, 
  • contrasto, 
  • aumento o diminuzione delle dimensioni del testo, 
  • leggibilità dei font,
  • evidenziazione di titoli, link e bottoni. 

Buona navigazione.

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