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L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE DEL DECESSO DEGLI OPERAI 

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  • On Luglio 30, 2025
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La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di affidamento di lavori, l’amministratore di condominio assume la posizione di committente e, in quanto tale, è tenuto all’osservanza degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro ed è responsabile, civilmente e penalmente, della violazione degli stessi.

Un giardiniere è deceduto a seguito di una caduta riportata mentre eseguiva dei lavori alla grondaia di un palazzo condominiale. 

In primo grado, il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità penale dell’amministratrice di condominio in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato. Tale decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello con sentenza del 19.02.2024 avverso la quale l’amministratrice ed il patrocinatore del condominio hanno proposto ricorso in Cassazione.

I MOTIVI DEL RICORSO

Con il primo motivo, l’amministratrice ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata per manifesta illogicità e carenza in punto di valutazione della memoria difensiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

A parere di parte ricorrente, l’affermazione della responsabilità penale dell’amministratrice si fonda sull’errata equiparazione della stessa a datrice di lavoro del prestatore d’opera deceduto, nonostante l’assenza di una delibera assembleare che le avesse riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali e, quindi, “in carenza della condizione necessaria affinché sorgesse, nei suoi confronti, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato”.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato la violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 40 del cod. pen. con riferimento agli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa antinfortunistica ed alla necessaria sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento.

Secondo il legale a carico della ricorrente non sarebbe riscontrabile culpa in eligendo, in quanto l’ispezione della grondaia rientrava tra le attività che l’impresa individuale nella titolarità del deceduto era idonea a svolgere. Peraltro il giardiniere aveva una buona conoscenza dei luoghi e, quindi, piena consapevolezza dei rischi sottesi all’intervento da effettuarsi, “sicché giammai avrebbe potuto sostenersi che non avesse compreso che l’intervento doveva eseguirsi in quota e non avesse individuato la procedura in concreto più idonea”.

Diversamente, il patrocinatore del condominio con il primo motivo del ricorso ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’ art. 2087 del cod. civ. e dall’art. 26, comma 1, lett. a),del  d.lgs. n. 81 del 2008. Il ricorrente ha rilevato che, erroneamente, nella sentenza si sostiene:

  • “a) che il condominio avesse concluso con l’impresa individuale un contratto di appalto “in economia”, che comportava una responsabilità in eligendo ed esonerava la controparte dall’osservanza della normativa antinfortunistica;
  • b) che le opere oggetto del contratto di appalto avessero natura “marcatamente edile”, inferendosi, per converso, dalle prove acquisite che l’intervento consisteva in un mero sopralluogo;
  • c) che tale impresa non avesse competenze per effettuare lavori “in quota”, smentendo l’assunto le certificazioni rilasciatele dall’IPAF il 22/02/2013 e il pregresso svolgimento, da parte sua, di analoghe attività nell’interesse del condominio”.

Secondo la difesa del patrocinatore di condominio, l’applicabilità del disposto di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 è esclusa sia per l’insussistenza di un contratto di appalto, sia per la mancanza di disponibilità, in capo al condominio appaltante, dei luoghi in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti. Inoltre, “dovrebbe escludersi anche l’applicabilità del disposto dell’art. 2087 cod. civ., posto che non sarebbe riscontrabile un controllo pressante, continuo e capillare, da parte del soggetto appaltante, sull’organizzazione e sullo svolgimento del lavoro oggetto dell’appalto”.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata, osservando che “nella decisione impugnata, in palese elusione di una specifica deduzione difensiva, non sarebbe stata argomentata la ritenuta irrilevanza causale della condotta tenuta, in occasione del sinistro, dal lavoratore deceduto, della quale sarebbe stata, comunque, incidentalmente evidenziata la non conformità alle ordinarie regole di prudenza”.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con sentenza n. 18169 del 14 maggio 2025, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati per le seguenti ragioni:

Con riferimento al primo motivo del ricorso promosso dall’amministratrice, la Cassazione ha ritenuto che

“il tema della sussistenza, in capo all’amministratrice del condominio, di un potere decisionale e, quindi, di scelta dell’impresa cui conferire l’incarico di eseguire l’intervento […] è stato scrutinato e risolto in senso affermativo dalla Corte territoriale con argomentato congruo e tutt’altro che illogico, pur in assenza di una specifica deduzione difensiva al riguardo nel corpo dell’atto di gravame. E invero, i giudici del merito, hanno affermato che, in esito all’assemblea straordinaria tenutasi il 02/12/2015, il condominio, di cui era amministratrice la M.C.W., aveva deliberato di non effettuare la sostituzione della grondaia, il cui cattivo funzionamento era stato segnalato da alcuni proprietari, sul rilievo che fosse sufficiente la verifica dell’eventuale esistenza di un’ostruzione del discendente collocato tra l’interno 2 e l’interno 3, incaricando conseguentemente la predetta di convocare ad horas, per l’indomani, l’addetto al giardinaggio per l’effettuazione di un’ispezione locale; hanno aggiunto, inoltre, che l’indicata professionista, nel dar seguito all’incarico informalmente conferitole mercè la convocazione del prestatore d’opera poi perito, aveva assunto, de facto, la veste di committente dei lavori; hanno, quindi, logicamente concluso che la predetta, in ragione della qualifica rivestita, era tenuta a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata e, più nello specifico, del suo titolare, essendo la prima un’impresa individuale”.

Per la Suprema Corte

L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione» (così Sez. 4, n. 10136 del 20/10/2020, dep. 16/03/2021, Davolos, Rv. 281133-01, nonché Sez. 3, n. 42347 del 18/09/2013, Gallisay, Rv. 257276-01)”.


Privo di fondamento appare anche il secondo motivo del ricorso, ed infatti

“I giudici del merito, nel confermare la decisione di condanna emessa in primo grado, hanno evidenziato, in primis, che il prestatore d’opera deceduto rientrava nella categoria dei lavoratori delineata dal d.lgs. n. 81 del 2008, così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione dei datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall’art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, ai “lavoratore subordinato” e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicché, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 38464 del 23/06/2023, Ciullo, Rv. 285004-01 e, in precedenza, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269637-01). Gli anzidetti giudicanti hanno, poi, correttamente posto in rilievo che il committente dei lavori, per la qualità rivestita, è tenuto a controllare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo prescelto […]”. 

Nel caso di specie, dunque, correttamente i giudici della Corte d’Appello hanno interpretato le risultanze dell’istruttoria sostenendo che

  • “a)  la donna, nella qualità di amministratrice del condominio, avesse conferito al prestatore d’opera deceduto l’incarico di svolgere un’attività, consistente quantomeno nell’ispezione dei luoghi, da eseguirsi “in quota”;
  • b) che, in tal modo, avesse scelto un soggetto privo dell’idoneità tecnico professionale richiesta per l’espletamento dell’incarico, poco rilevando che lo stesso, in passato, aveva svolto lavori “in quota” nell’interesse del condominio; che fosse, inoltre, pienamente consapevole del fatto che l’attività di ispezione sarebbe stata effettuata dal prestatore d’opera deceduto con l’utilizzo di una scala”.


Privo di pregio è anche il ricorso promosso nell’interesse del condominio, con riferimento al quale valgono le medesime considerazioni giuridiche svolte nel paragrafo dedicato alla disamina del secondo motivo del ricorso proposto dall’amministratrice.

Del tutto infondato è, ancora, il secondo motivo del ricorso secondo cui il verificarsi del sinistro letale andrebbe ascritto alla sola condotta imprudente del lavoratore deceduto.
I ricorsi sono stati rigettati ed i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.

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