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LAVORO: LE MISURE PREVISTE NEL DECRETO LEGGE PNRR 

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  • On Marzo 19, 2024
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Il Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sono diverse le misure in materia di lavoro previste all’interno del Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Di seguito i principali interventi.

Sanzioni

Il nuovo decreto legge ha introdotto un rafforzamento e un aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. In particolare, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, e la reintroduzione nonché l’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. 

Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, è estesa anche alla figura dell’appaltatore fittizio, colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Adesso, a seguito dell’introduzione del D.l. 19/2024, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

L’art. 29 del sopracitato decreto, al comma 3, dispone l’aumento degli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nella misura del 30% per quanto riguarda la violazione dell’articolo 3, D.l. n. 12 del 22 febbraio 2002, ossia in caso di impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato. 

Inoltre, il D.l. n. 19/2024, in caso di somministrazione di lavoro irregolare, prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti di legge, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. 

Gli importi delle sanzioni previste sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo delle sanzioni previste non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. 

Esonero dei contributi

Nel periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025 è previsto lesonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi

Dal 1° ottobre 2024 sarà introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d.patente a crediti), obbligatorio per chi intenda operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza.

Nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o uninabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato

È stato previsto un rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercatoattraversol’introduzione delle le seguenti misure:

  • Lista di conformità INL”: si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonchéé le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.
  • Verifica di congruità del costo della manodopera: nell’ambito degli appalti pubblici e privati è introdotto l’obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
  • Compliance aziendale: per incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore. 

Assunzioni del personale

È previsto il potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri per rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di:

  • prorogare fino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali già previste per l’INL;
  • autorizzare, per gli anni 2024-2026, l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;
  • rafforzare il contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);
  • versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

QUI il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.

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