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MEDICI GETTONISTI: IL TAR SOSPENDE IL PROVVEDIMENTO DI STOP DELLA LOMBARDIA

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  • On Marzo 12, 2024
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L’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale sospende la delibera della Giunta regionale XII/1514 del 2024 limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è intervenuto sulla vicenda dei medici cosiddetti “gettonisti” – liberi professionisti pagati in proporzione alle singole presenze per supplire alle carenze di personale negli ospedali – sospendendo parzialmente la delibera con cui la Regione Lombardia aveva approvato le linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per una migliore gestione del personale

I fatti

Lo scorso 13 dicembre con la delibera della Giunta regionale XII/1514 del 2024 la Lombardia è stata la prima regione italiana a tentare di porre uno stop al fenomeno, disponendo che “non siano ulteriormente autorizzati contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core”. 

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo una società che si occupa di fornire personale medico per le sostituzioni.

Il ricorso al Tar

La società ha proposto ricorso

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia XII/1514 del 13 dicembre 2023, pubblicata in data 15 dicembre 2023 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50/2023, avente ad oggetto “approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale”; nonché di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi, per quanto occorrer possa.
– dell’Avviso di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la predisposizione di un elenco di medici idonei cui conferire incarichi libero professionali per prestare attività di emergenza urgenza intra ospedaliera presso i servizi di anestesia e rianimazione, presso il pronto soccorso nonché presso gli ambulatori codici minori degli enti del servizio sanitario di Regione Lombardia, indetto con Delibera del Direttore Generale AREU n. 384, del 22 dicembre 2023, pubblicato in data 5 gennaio 2024;
– della Delibera del Direttore Generale AREU n. 45, del 1° febbraio 2024, avente ad oggetto “Avviso di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la predisposizione di un elenco di medici idonei cui conferire incarichi libero professionali per prestare attività di emergenza urgenza intra ospedaliera presso i servizi di anestesia e rianimazione, presso il pronto soccorso nonché presso gli ambulatori codici minori degli enti del servizio sanitario di Regione Lombardia – esito selezioni del 25 e 26 e 29 gennaio 2024”.

L’ordinanza del Tar 

Il Tar, analizzando la questione sottoposta, ha rilevato che 

Il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris limitatamente alle censure con cui si deduce la violazione dell’art. 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/30/23G00042/sg), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 2023, n. 56 […]” limitatamente “alle parti del deliberato della Giunta Regione Lombardia XII/1514, del 13 dicembre 2023, ove si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core”. 

Inoltre, 

“considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, al periculum in mora prospettato da parte ricorrente può essere in questa sede ovviato, sospendendo la DGR XII/1514 del 2024 limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core, rimanendo pertanto la delibera efficace nelle restanti parti”.

Pertanto, Il Tribunale Amministrativo ha sospeso parzialmente la DGR Lombardia, accogliendo la domanda di parte ricorrente, ed ha fissato l’udienza del 24 ottobre 2024 per la trattazione del merito del ricorso.

QUI L’ORDINANZA

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