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LAVORO: DAL 1° SETTEMBRE VIA AL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE

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  • On Agosto 22, 2023
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All’articolo 12 il Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, cosiddetto Decreto lavoro prevede l’attivazione del “Supporto per la formazione e il lavoro”, una misura istituita per favorire l’attivazione delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

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La misura, confermata dalla conversione in legge del decreto, dal 1° settembre 2023 sostituirà il reddito di cittadinanza.

Vediamo nello specifico come funziona e a chi si rivolge.

Il Supporto per la formazione e il lavoro 

È una misura di attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoroe di politiche attive del lavoro comunque denominate. 

Fra le misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione. 

Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

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A chi si rivolge

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. 

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4. 

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

A quanto ammonta il beneficio

In caso di partecipazione ai programmi formativi, di qualificazione e di orientamento citati sopra, l’interessato riceverà, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, un beneficio economico ,quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS.

Modalità di richiesta del beneficio

L’interessato chiede all’INPS di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro attraverso modalità telematiche. Per ricevere il beneficio economico il richiedente deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) sottoscrivendo un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. 

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato.

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, dovendo essere cumulativamente:

– cittadino dell’Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;

– al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

– in possesso di:

un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. 

Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità.

Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

Inoltre nessun componente il nucleo familiare deve:

– essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

– nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto;

QUI, ALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO, LA MISURA PER INTERO

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