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LAVORO: NUOVO PACCHETTO DI MISURE NEL DECRETO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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  • On Maggio 3, 2023
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Vediamo, nello specifico, le misure approvate dal Consiglio dei Ministri lunedì 1 maggio 2023, dopo la riunione con i sindacati del 30 aprile. 

Il decreto lavoro prevede una sezione dedicata alle Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, una dedicata agli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi e, infine, una sugli ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e lavoro.

Le misure di inclusione sociale e lavorativa- L’assegno di inclusione

Il Capo I riservato alle Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, prevede che: “È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”.

Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi ed all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Beneficiari

La misura sarà riconosciuta a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dei minorenni o dei soggetti con almeno sessant’anni di età.

Tra le ulteriori condizioni, il richiedente deve cumulativamente possedere i seguenti requisiti: essere cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Inoltre, con riferimento alla condizione economica il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell’indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

L’assegno non sarà riconosciuto al componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorrerà alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui.

L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge.

Il richiedente, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale ed autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Tale percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare e dei singoli componenti.

La piattaforma ( SIISL) agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall’altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.

Diversamente, al datore di lavoro che assumerà il beneficiario dell’assegno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sarà  riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi.

L’incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Interventi urgenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni

La sezione del decreto lavoro dedicata agli Interventi urgenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, modifica il d. lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, prevedendo la condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva; in particolare, proprio al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Interventi urgenti in materia di politiche sociali e lavoro

Il Fondo nuove competenze, nel periodo di programmazione 2021-2027, sarà incrementato, alla luce della politica di coesione europea, delle risorse del Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, inoltre, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

Le risorse del Fondo sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

Subiranno un incremento anche il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie ed il Fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico .

Il nuovo decreto interverrà anche sulla l. n. 29 del 7 febbraio 1979 e sulla l. n. 45 del 5 marzo 1990, in materia di ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti.

Inoltre, saranno riconosciuti incentivi all’occupazione giovanile, ai datori di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani che:

a) alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

c)  siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

QUI LA BOZZA PER INTERO

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