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DATORI DI LAVORO: INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI NEET FINO A DICEMBRE 23

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  • On Agosto 18, 2023
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Si chiamano Neet “Not (engaged in) Education, Employment or Training” e sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non studiano, non lavorano o non fanno formazione. 

Dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, l’articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede incentivi per i datori di lavoro che li assumano a tempo indeterminato.

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A fornire indicazione operative e istruzione contabili sull’incentivo, l’Inps nella circolare nella circolare 68/2023 dell’istituto di previdenza.

In cosa consiste il beneficio

L’incentivo economico previsto è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta al datore di lavoro per una durata massima di 12 mesi per assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di cumulo con altri esoneri l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Se dall’utilizzo della misura scaturisce un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

Come va fruito il beneficio

L’incentivo deve essere fruito per ciascuna mensilità entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Anche nella suddetta ipotesi, come previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto n. 189/2023 ANPAL, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è gennaio 2025.

A quali lavoratori si applica lincentivo

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani(Garanzia Giovani; di seguito, anche Programma).

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. La registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

requisiti dei lavoratori

Per poter accedere al beneficio è necessario che i lavoratori:

a)   non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ossia il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

b)   non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») al momento dell’assunzione;

c)   siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Se i destinatari hanno un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” (GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo tale Patto vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

– il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

– il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione  professionale;

– il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente  retribuito;

– il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se appartiene al genere sottorappresentato.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere se siano o meno imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La misura non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante, sia in rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET”.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

QUI LA CIRCOLARE PER INTERO

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