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Crediti da lavoro: decorrenza della prescrizione per la Cassazione

  • Posted by autore blog
  • On Settembre 19, 2022
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In seguito alle riforme al rapporto di lavoro messe in atto dalla Legge Fornero e dal Jobs Act  il termine della prescrizione di diritti di credito che derivano dal rapporto lavorativo è di 5 anni e che quest’ultimo decorre dal momento in cui il rapporto viene a cessare non quando è ancora in corso. 

Questo quanto stabilito dalla sentenza n. 26246/2022 della Corte di Cassazione.

I fatti e la motivazione della Corte d’Appello

La sentenza si riferisce a una controversi sorta tra due lavoratrici e la Srl datrice. Il motivo che spinge le due donne a ricorrere in giudizio è, in particolare, quello di vedersi riconoscere il diritto al compenso per gli straordinari notturni svolti ma, in sede di appello, la domanda viene parzialmente rigettata perché per il collegio giudicante le somme sarebbero già prescritte.

Secondo la Corte di Appello infatti la prescrizione di 5 anni decorrerebbe da quando il rapporto è ancora in corso, ritenendo altresì persistente, in virtù delle modifiche apportate dalla legge Fornero n° 92/2012 e Jobs Act Dlgs n° 23/2015, la tutela reale.

La lunga sentenza della Cassazione

La Cassazione, analizzando l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, in una sentenza di ben 32 pagine, rileva invece, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Appello, che la stabilità del rapporto di lavoro deve essere fondata su una disciplina sostanziale che subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione del contratto alla presenza di circostante predeterminate e obiettive. Inoltre sul piano processuale al giudice deve essere riconosciuto il potere di rimuovere gli effetti del licenziamento che risulti illegittimo.

Il rapporto di lavoro, a causa delle riforme riconducibili alla legge Fornero e al jobs Act, non è più caratterizzato dalla stabilità. Si è assistito dunque al passaggio da un’applicazione automatica della tutela risarcitoria e reintegratoria, in ogni caso di licenziamento illegittimo, in misura predeterminabile e certa, a un’applicazione selettiva delle tutele.

Quindi la prescrizione decorre da quando il rapporto è in corso solo se la reintegrazione è l’unico rimedio alla risoluzione illegittima dell’accordo di lavoro, come accade per i dipendenti pubblici e per quelli privati a cui venivano applicate le tutele di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prima che entrasse in vigore la Riforma Fornero.

Il principio di diritto che la Cassazione afferma in conclusione è dunque questo: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n° 92 del 2012 e del decreto legislativo n° 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n° 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n° 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro“.

Credit by Studio Cataldi

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