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Giustizia: in vigore dal 16 settembre le norme sul processo tributario

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  • On Settembre 16, 2022
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Sono diverse le novità introdotte dalla legge n. 130 del 2022 di modifica del D.Lgs. n. 546/92 sul processo tributario, e che sono operative a partire dal 16 settembre. Fra queste la nuova denominazione delle Commissioni tributarie,  i cambiamenti sulla prova testimoniale, la maggiorazione delle spese di giudizio, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. 

Vediamole una per una.

Le Corti di giustizia tributaria

Le Commissioni tributarie provinciali CTP e regionali CTR diventano rispettivamente Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

In concomitanza con il cambio di denominazione l’applicativo del PTT utilizzato per il deposito degli atti processuali tributari sarà implementato con le nuove denominazioni.

Restano validi gli indirizzi PEC e PEO presenti nelle pagine web delle sedi giurisdizionali territoriali, in attesa della loro modifica.

La prova testimoniale

Entrano subito in vigore anche le disposizioni sulla prova testimoniale.

In particolare, il nuovo comma 4 dell’articolo 7, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che, per i ricorsi notificati alla controparte dal 16 settembre, il giudice se lo ritiene necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme previste dall’art. 257-bis c.p.c.. 

Quando la pretesa tributaria è fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

È ribadita, invece, la non ammissibilità del giuramento.

Il rifiuto alla conciliazione e la maggiorazione delle spese

Di immediata operatività anche la maggiorazione delle spese di giudizio del 50% nel caso di rifiuto alla conciliazione.

È stato infatti introdotto un comma 2-octies all’art. 15 sulle spese del giudizio, il quale prevede che, qualora una delle parti o il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Invece, se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano convenuto diversamente nel processo verbale di conciliazione.

Per i ricorsi notificati dal 16 settembre e soggetti a reclamo (quindi per le liti di valore non superiore a 50.000 euro) le Corti di giustizia tributaria, inoltre, potranno proporre di loro iniziativa una proposta di conciliazione.

Le liti pendenti in Cassazione

Anche la possibilità di definire le liti pendenti in Cassazione entra in vigore dal 16 settembre 2022.

La domanda dovrà essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e quindi entro il 14 gennaio 2023; poiché però la data cadrà di sabato, il termine dovrà essere prorogato al successivo lunedì 16 gennaio.

La norma faceva riferimento alle controversie pendenti al 15 luglio 2022, precisando poi che per controversie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione sia stato notificato entro la “data di entrata in vigore della presente legge” (e quindi il 16 settembre 2022) facendo sorgere dei dubbi su quali atti rientrassero nella definizione. Ma l’incertezza è stata superata grazie a una modifica apportata in sede di conversione del decreto Aiuti bis, che ha eliminato il requisito della pendenza delle liti fiscali alla data del 15 luglio 2022.

Ne deriva che chi volesse aderire alla definizione ha tempo di notificare il ricorso fino al 16 settembre 2022.

L’onere della prova 

Dal 16 settembre è operativa anche la norma introdotta dal comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 sull’onere della prova in capo al fisco. 

È cioè previsto che l’Amministrazione finanziaria debba provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se manca o è contraddittoria la prova della sua fondatezza o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.

È stata così introdotta una norma sull’onere della prova che ribadisce il principio generale dell’articolo 2697 c.c., evidentemente poiché, in materia tributaria, la prassi giurisprudenziale non rispetta tale principio, tanto da renderne opportuna l’esplicitazione.

Il comma 5-bis non ha effetto sulle norme che consentono, al ricorrere dei requisiti da esse previsti, di muovere pretese impositive fondate su indizi, com’è ad esempio per l’accertamento induttivo del reddito. 

Restano, dunque, legittimi gli accertamenti basati su dati indiziari, se previsti dalla legge. 

Anche in questo caso però i giudici dovranno vagliare con particolare rigore tali indizi, disattendendo la pretesa quando, anche alla luce delle difese del contribuente, essi appaiano inidonei a integrare, seppur presuntivamente, le ragioni oggettive della contestazione.

Le istanze di sospensione

Sono operative dal 16 settembre anche le regole in tema di procedimento cautelare.

La riforma, per ciò che concerne le udienze di sospensiva, ha infatti previsto che il presidente fissi la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza e che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (e non più dieci). L’udienza di sospensione non può in ogni caso coincidere con quella del merito della controversia.

La Corte di giustizia tributaria provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.

Se poi l’interessato è in possesso del “bollino di affidabilità fiscale” (attribuzione ai fini ISA di un punteggio di pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili) è esclusa la garanzia richiesta al contribuente.

Credit by: IPSOA

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