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Accesso agli atti: le OO. SS. e il numero del personale sospeso perché non vaccinato

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  • On Settembre 21, 2022
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Con la sentenza n° 2375 del 9 settembre 2022 la seconda sezione del Tar Sicilia si è espressa sul diritto di accesso agli atti di un’organizzazione sindacale che aveva chiesto di conoscere il numero complessivo del personale sospeso dal servizio, per non aver ottemperato all’obbligo di vaccinazione anti Covid 19. 

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale l’istanza di accesso formulata dalle organizzazioni sindacali (tramite i propri rappresentanti) è ammissibile alla sola condizione che sia funzionale alla tutela dell’organizzazione o dei lavoratori rappresentati. 

I fatti

Nel caso in questione l’istanza ostensiva di accesso civico era stata avanzata dal Segretario territoriale di un’Organizzazione Sindacale di Catania.

Con nota di protocollo datata il 29 dicembre 2021, e redatta nella sua qualità di Segretario territoriale dell’Organizzazione aveva inoltrato a un Ordine Professionale di Catania istanza ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2021 (FOIA), con oggetto: “Sospensione per mancata vaccinazione anti Covid-19. Richiesta accesso atti ai sensi della norma vigente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 (FOIA)”. 

Con l’istanza il sindacalista chiedeva appunto di conoscere il numero di ilavoratori sospesi dal servizio per non essersi sottoposti a vaccinazione anti Covid-19 ma l’Ordine aveva negato l’accesso e motivato il rifiuto asserendo che la richiesta avrebbe comportato una non dovuta rielaborazione di dati; inoltre, l’Ente si era rifiutato di concedere l’accesso sostenendo che la diffusione indiscriminata dei dati richiesti sarebbe stata foriera di un allarme sociale rispetto al corretto funzionamento delle strutture facenti parte del SSN e alla loro serena fruibilità da parte degli utenti. 

Il segretario dell’OO.SS. aveva dunque impugnato il provvedimento evidenziando che con la richiesta aveva semplicemente chiesto di conoscere il “numero complessivo di personale sospeso dal servizio in quanto non ha ottemperato alle disposizioni vigenti e allo stato attuale” e chiedendo di annullare il diniego opposto dall’Ordine di Catania e conseguentemente di accertare e dichiarare il proprio diritto di accesso agli atti e ai dati richiesti, con consequenziale ordine di esibizione degli stessi. 

A questo punto l’Ordine chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando come dalle disposizioni di legge non sarebbe emerso alcun obbligo per gli Ordini professionali di redigere alcun documento contenente l’indicazione del numero complessivo dei lavoratori sospesi per mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale anti Covid-19. 

La sentenza

Il ricorso è stato posto in decisione nell’udienza del 26 luglio 2022 durante la quale il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato debba ritenersi illegittimo ed il ricorso debba, dunque, essere accolto. 

Questo soltanto dopo aver preliminarmente sottolineato che l’istanza di accesso formulata dalle organizzazioni sindacali è ammissibile alla sola condizione che risulti funzionale alla tutela dell’organizzazione o dei lavoratori rappresentati. 

È dunque sufficiente che sia individuato un interesse e un vantaggio attinente ad uno specifico bene della vita, che rientri tra gli scopi di tali tipi di organizzazioni (T.A.R. Lazio, sentenza 6 luglio 2020, n. 7704, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 settembre 2016, n. 1846, Tar Puglia, sez. III, 5 ottobre 2018, n. 1275). 

Ecco il testo integrale della sentenza.

Credit by: LexItalia

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