Smart working semplificato nel settore privato: proroga al 31 dicembre 2021

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  • On Maggio 31, 2021
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Con un emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera al disegno di legge di conversione del decreto Riaperture è prorogata, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato per i datori di lavoro del settore privato. L’attesa proroga non è però l’unica novità che giunge dall’iter parlamentare di conversione del decreto. Nel provvedimento, atteso in Aula dal prossimo 4 giugno, confluiscono difatti anche le norme del decreto proroghe sul lavoro agile nella Pubblica Amministrazione.

Primo via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2021 per lo smart working semplificato nel settore privato. La novità giunge dai lavori parlamentari sul disegno di legge di conversione del decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52 – atto C. 3045), recante misure urgenti per la ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Dal prossimo 4 giugno il provvedimento sarà presentato, in prima lettura, in Aula alla Camera e vi giungerà con un testo profondamente modificato per via dei numerosi emendamenti approvati in sede referente dalla 12ª Commissione permanente (Affari sociali).
Tra le proposte emendative approvate dalla Commissione, due disposizioni riguardano lo smart working  emergenziale e con regole semplificate, rispettivamente, nel settore privato e nella Pubblica Amministrazione.

Smart working semplificato nel settore privato

L’art. 11 del decreto Riaperture proroga sino al 31 luglio 2021 le disposizioni richiamate dal numero 24 dell’Allegato 2 al decreto stesso in materia di lavoro agile.
Più specificatamente, la proroga opera sui termini di applicazione dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) e concerne:
– la possibilità, per i datori di lavoro, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente (legge 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza degli accordi individuali con il lavoratore. Gli obblighi di informativa per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile di cui all’art. 22 della medesima legge n. 81 del 2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet INAIL (art. 90, c. 4, del D.L. 34/2020);
– l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, c. 3, del D.L. 34/2020).
L’emendamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto Riaperture, approvato dalla Commissione Affari sociali, estende l’applicazione di tali disposizioni fino al 31 dicembre 2021.
Sino a fine anno, quindi, i datori di lavoro potranno comunicare il ricorso allo smart working in modalità semplificata, utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico disponibile sul sito del Dicastero.
La comunicazione, alla quale non dovrà essere allegato alcun accordo con il lavoratore, dovrà essere effettuata, con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti).
Eventuali, successive, variazioni vanno comunicate in forma “massiva semplificata” se si è precedentemente utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione “massiva” o singola di modifica, qualora sia stata utilizzata la procedura ordinaria pre-pandemia.

Smart working semplificato nella Pubblica Amministrazione

Il decreto Proroghe (D.L. 30 aprile 2021, n. 56, in fase di conversione in legge) proroga diversi termini di legge.
In particolare, il provvedimento modifica la disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione di cui all’art. 263, commi 1 e 2, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Si prevede che, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’art. 87, comma 3, del Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), le Pubbliche Amministrazioni organizzino il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro,  rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza ed  applicando il lavoro agile in modalità semplificata secondo le previsioni di cui all’art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020, sempre che vengano garantite regolarità, continuità ed efficienza dei servizi erogati ai cittadini.
Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche devono redigere il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).
Il POLA dovrà prevedere, limitatamente alle attività che possono essere svolte in modalità agile, che dello smart working possa avvalersi almeno il 15% dei dipendenti e che gli stessi non subiscano penalizzazioni.
Nel POLA dovranno poi essere definite le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.
In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.
Con un emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali, tali disposizioni confluiscono ora nel disegno di legge di conversione del decreto Riaperture.

Smart working: le prossime scadenze

Il prossimo 30 giugno scade l’operatività delle tutele predisposte per alcune categorie di lavoratori.
Di seguito se ne fornisce un quadro riepilogativo.
Categorie di lavoratori
Tutele fino al 30 giugno
Provvedimento normativo
Lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni
Può svolgere, in alternanza all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:
– sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza;
– infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 61
Genitore di figli di ogni età con disabilità grave o con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali
Può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche congiuntamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:
Art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 61
– sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza;
– infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto
della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio
Genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave o figli con bisogni educativi speciali (BES)
Ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda la presenza fisica
Art. 21 ter del decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 modificato dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 6)
Lavoratori fragili
Possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione che sia ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto
Art. 15 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

Credit by:

IPSOA Quotidiano

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