Pari opportunità e assunzione giovani nei contratti pubblici: come funzionerà?

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  • On Giugno 4, 2021
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Il nuovo decreto Semplificazioni dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Al momento le nuove disposizioni si applicano solo nelle procedure che utilizzano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti comunitari; ma forniscono comunque un elemento di riflessione per le Amministrazioni pubbliche, e non solo. Gli obblighi introdotti e le sanzioni comminabili per l’inadempienza non sono affatto leggeri. Funzioneranno?

Occorre attendere il provvedimento attuativo per una compiuta valutazione delle nuove misure ma si può fin d’ora apprezzare il segnale positivo che l’articolo 47 del decreto Semplificazioni (DL 77 del 31 maggio 2021) trasmette in tema di pari opportunità e di attenzione verso i giovani, particolarmente colpiti dalla crisi pandemica.
Premesso che le nuove disposizioni si applicano solo nelle procedure che utilizzano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (Ue) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Pnc, esse forniscono comunque un elemento di riflessione per le Amministrazioni pubbliche.

Nuovi obblighi per i bandi di gara

L’articolo 47 in commento, dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

Possibili esclusioni

Queste clausole potranno non essere presenti quando l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, ma di tale esclusione la stazione appaltante dovrà dare puntuale ed adeguata motivazione.

Quote riservate come condizione di partecipazione

Ferma restando questa possibile esimente e tenendo comunque conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Gli operatori che occupano oltre cento dipendenti, già tenuti a norma dell’art.46 del Dlgs. 198/2006 a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile, devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, attestando la sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Se non avessero ottemperato al predetto obbligo, dovranno farlo all’atto della partecipazione alla gara, dandone puntuale attestazione.
Più tempo è dato agli operatori economici, diversi da quelli di cui sopra, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.
Questi ultimi dovranno, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
La predetta relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Misure premiali
Nei bandi potranno essere inserite ulteriori misure premiali che prevedano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario che, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs. 254 del 2016 affrontino i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività, delle caratteristiche e dell’organizzazione dell’impresa.

Le sanzioni

Il contratto di appalto dovrà indicare anche le sanzioni applicabili in caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi predetti, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni richieste.
La violazione dell’obbligo posto a carico dell’operatore con almeno quindici dipendenti comporta, altresì, l’impossibilità per lo stesso operatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui in premessa.

L’efficacia delle nuove norme

Gli obblighi introdotti e le sanzioni comminabili per l’inadempienza non sono affatto leggeri e bisognerà attendere la conversione in legge per meglio valutarne la portata.
Inoltre, come si è già detto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, dovranno essere adottate le linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che definiranno le modalità e i criteri applicativi compresi i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
Credit by:
IPSOA Quotidiano
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