PIATTAFORME DIGITALI: DIRETTIVA UE NE MIGLIORA LE CONDIZIONI DI LAVORO
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- On Dicembre 3, 2024
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La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue l’11 novembre 2024, introduce misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale, promuovendo trasparenza, equità, supervisione umana, sicurezza e responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro.
Gli Stati membri dell’Unione europea avranno due anni per adeguare le proprie normative nazionali alla direttiva n. 2831 adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, il 23 ottobre 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione dell’11 novembre 2024.
Oggetto della direttiva
Scopo della direttiva è quello di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali dei lavoratori su piattaforme digitali
- a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale;
- b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;
- c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.
A chi si applica la direttiva
La direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione e che hanno, sulla base di una valutazione dei fatti, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Inoltre, stabilisce norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali.
La direttiva, in particolare introduce una presunzione di subordinazione applicabile in presenza di specifici indicatori dell’assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle piattaforme in questione.
Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adeguare la normativa interna alle previsioni della direttiva europea.
Presunzione legale
All’articolo 5 è introdotto il concetto di presunzione legale, ossia
“Si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non rispetta i termina di cui sopra.
Gli Stati membri stabiliscono una presunzione legale confutabile efficace di rapporto di lavoro che costituisce un’agevolazione procedurale a vantaggio delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Inoltre provvedono affinché la presunzione legale non abbia l’effetto di aggravare gli obblighi a carico delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o dei loro rappresentanti nei procedimenti per determinare la loro corretta situazione occupazionale.
La presunzione legale si applica a tutti i pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è dibattuta la determinazione della corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali.
Non si applica invece ai procedimenti che riguardano questioni tributarie, penali o di sicurezza sociale. Tuttavia, gli Stati membri possono applicarla anche in tali procedimenti in base al diritto nazionale.
Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i loro rappresentanti hanno il diritto di avviare i procedimenti di cui al paragrafo 3, primo comma, per determinare la corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali.
Qualora ritenga che una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali possa essere erroneamente classificata, l’autorità nazionale competente avvia azioni o procedimenti appropriati, conformemente al diritto e alle prassi nazionali al fine di determinarne la corretta situazione occupazionale.
Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale prevista al presente articolo si applica solo al periodo che decorre da tale data”.
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