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PENSIONI: QUOTA 103 BOCCIATA DALL’UE. IL PERCHÉ DEI RILIEVI CRITICI

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  • On Dicembre 23, 2022
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Il mix di anzianità anagrafica e contributiva proposto con la pensione Quota 103 non è piaciuto all’Europa. 

All’interno della Manovra di bilancio 2023, dopo “Quota 100” che nel biennio 2019 – 2021 si prefiggeva il meccanismo del pensionamento anticipato, con 62 anni di età e 38 di contributi e “Quota 102” che nel 2022 prevedeva 64 anni di età e 38 di contributi, il nuovo disegno di legge propone 62 anni ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni, la cui somma dà, appunto, 103.

Lo stabilisce l’articolo 53 “Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile” di cui al Titolo IV “Lavoro, famiglia e politiche sociali”, Capo I “Lavoro e politiche sociali” del testo approvato nel Consiglio dei ministri del 21 novembre 2022.

I RILIEVI DELL’UE

La nuova riforma pensionistica dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno ma, come spiegato dal Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, l’opinione della Commissione Europea sulla manovra economica dell’Italia per la quale si attende stasera il voto di fiducia è complessivamente positiva, ma con alcuni rilievi critici che si concentrano, tra l’altro, “sulla prudenza nella spesa pensionistica”.

In sostanza Quota 103 e gli altri canali di uscita anticipata non sono in linea con la richiesta di attuare le riforme previdenziali adottate in passato, soprattutto la legge Fornero, anche dal punto di vista del contenimento della spesa pensionistica.

Il no della commissione può essere visto anche come monito al governo che, nelle intenzioni della Lega, vorrebbe realizzare la cosiddetta Quota 41, una nuova riforma previdenziale per arrivare a regime, con il pensionamento a 41 anni di contribuzione per tutti, indipendentemente dall’età anagrafica. A ciò si aggiunga la richiesta di Fi che chiede invece un innalzamento degli assegni minimi fino a mille euro. Ciò chiaramente comporta il rischio di appesantire ulteriormente le uscite previdenziali, già previste in forte crescita nei prossimi tre anni.

Un progetto che quindi, secondo l’Europa, costa troppo. Infatti la decisione di ricorrere per un anno a Quota 103, per evitare dal 1° gennaio il ritorno alla legge Fornero, riguarda una platea più ampia di quella estremamente ridotta ipotizzata per Quota 102 dal governo Draghi. Inoltre il superamento della legge Fornero va contro le raccomandazioni di Bruxelles sulla necessità di non rinunciare a interventi strutturali.

Ma vediamo in dettaglio la norma che aggiunge al Decreto-legge 28 gennaio 2019, numero 4 (convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2019 numero 26), l’articolo 14.1 “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile”. 

A CHI SPETTA LA PENSIONE QUOTA 103

Il diritto alla pensione anticipata è riconosciuto agli iscritti:

  • All’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall’Inps;
  • Alla Gestione Separata;

Nel caso di iscritti a due o più gestioni previdenziali “che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni”, ai sensi del nuovo articolo 14.1, comma 2, è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps.

I REQUISITI

La possibilità di accedere al pensionamento anticipato riguarda quanti nel 2023 abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni. La somma dei due valori (62 + 41) restituisce come risultato appunto 103.

Chi consegue il diritto entro il 31 dicembre 2023 può esercitarlo “anche successivamente alla predetta data” (articolo 14.1, comma 1).

DA QUANDO DECORRE

Chi possiede i requisiti entro il 31 dicembre 2022, consegue il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

Dal 1° gennaio 2023 in poi, si ottiene il diritto al pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi” (articolo 14.1, comma 5).

DIPENDENTI PUBBLICI


Nelle pubbliche amministrazioni chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022, consegue il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; chi dal 1° gennaio 2023, ottiene il diritto al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

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