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LAVORO: LECITO L’USO DELLA MAIL AZIENDALE PER COMUNICAZIONI SINDACALI

  • Posted by admin
  • On Dicembre 21, 2022
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È giunta in Cassazione la vicenda di un dipendente di un’azienda siciliana al quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della multa per aver inviato, durante l’orario di lavoro, comunicazioni sindacali tramite la mail aziendale. 

La questione, risalente al 2008, ha visto la società soccombere in entrambi i giudizi di merito; ed infatti la Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Catania, ha confermato l’illegittimità della sanzione irrogata al lavoratore il quale, invece, aveva regolarmente operato in applicazione dell’art. 26, comma I, della Legge n. 300/1970. 

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Lo scorso 5 dicembre 2022, con sentenza n. 35644, la Corte di Cassazione ha precisato che “I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”, poichè, come già affermato da questa Corte “l’obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all’interno dell’unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; ne’ può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all’affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavoro” (Cass. n. 1199/2000). La previsione di un “canale” dedicato alle sole informazioni sindacali, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzioni tecniche poste a suo carico, darebbe concreta attuazione all’obbligo datoriale di predisposizione di “appositi spazi”, come richiesto dall’art. 25 richiamato, e potrebbe essere più adeguato per evitare, soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l’eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo (Cass. n. 5089/1986). Rispetto a tale più ampio contesto di riferimento che includa legittimamente scelte datoriali di individuazione di specifici canali di comunicazione dedicata alla attività sindacale accanto a scelte di differente natura che invece consentano l’utilizzo di un unico canale diffusivo, quanto al caso in esame, deve ritenersi che la Corte territoriale (come sopra rilevato) ha espresso una valutazione di merito delle condizioni e dei fatti di causa (turni su un arco temporale di 24 ore, assenza di prova circa un pregiudizio per l’attività aziendale) del tutto coerente con le disposizioni richiamate, correttamente considerando legittimo, in assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l’utilizzo della posta aziendale anche per comunicazioni sindacali che non creino pregiudizio all’azienda, in tal modo escludendone il divieto assoluto invocato dalla società. Le censure sono pertanto inammissibili”.

In ragione di quanto sopra la Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso aziendale ed ha confermato la sussistenza del comportamento antisindacale così come assunto dai precedenti giudici di merito e denunciato dall’organizzazione sindacale.

Leggi qui la sentenza completa

Sentenza-35644 Download

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