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LAVORO NERO: ADOTTATO IL PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL SOMMERSO 2023-2025

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  • On Dicembre 27, 2022
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Una strategia stabile atta a valorizzare il ruolo e le sinergie tra i diversi attori, non solo istituzionali, coinvolti nella prevenzione, nel contrasto e nella valutazione delle politiche relative al lavoro irregolare, secondo un approccio multi-agenzia, anche in relazione alle diversità dei settori produttivi e dei contesti territoriali. 

È ciò che intende rappresentare il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (per il triennio 2023-2025) entrato in vigore il 21 dicembre 2022 con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale.

L’adozione del piano rientra nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, Missione 5, Componente 1, sezione dedicata alle politiche del lavoro, che prevede la realizzazione di azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia.

LE AZIONI DEL PIANO

In particolare, in linea con le indicazioni del PNRR, il Piano nazionale delinea azioni volte a: 

A) affinare le tecniche di raccolta e le modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso per migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti interistituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità utili a condividere il patrimonio informativo sul lavoro sommerso e favorire una più approfondita conoscenza dell’evoluzione del fenomeno, in funzione di monitoraggio e prevenzione di possibili ed inediti scenari di irregolarità; 

B) introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso;


C) realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, in linea con le più recenti iniziative adottate dalla Commissione Europea, per sensibilizzare i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare. 


D) istituireuna struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni ed il monitoraggio sull’attuazione delle misure. 

I TARGET DEL PIANO

L’attuazione del Piano nazionale prevede il raggiungimento di due target quantitativi:

  1. l’incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024;
  2. la riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali nei settori economici interessati dal Piano nazionale

Il Piano nazionale sarà attuato secondo i tempi indicati nel cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante. 

L’ITER DEL PIANO

Il Piano nazionale è stato predisposto da un apposito Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 24 febbraio 2022, n. 32Il Tavolo tecnico ha coinvolto tutti i soggetti che svolgono funzioni inerenti al contrasto del lavoro sommerso sia esponenti di altre Istituzioni (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia, ISTAT, OCSE). 

Dopo un attento esame del fenomeno e delle trasformazioni del mondo del lavoro ed una ricognizione ex ante delle analisi statistiche e dei dati più recenti sul fenomeno il Tavolo ha individuato una serie di iniziative volte a rafforzare le sinergie e le capacità istituzionali del Paese e attuare già nel 2023 e nel corso del triennio di riferimento le misure più idonee di intervento. Ma cos’è il lavoro sommerso?

QUALCHE DEFINIZIONE

L’espressione “lavoro sommerso” o “lavoro non dichiarato” non ha una definizione giuridica o statistica univoca, perché il fenomeno del lavoro irregolare è ampio e multiforme e comprende non soltanto chi svolge attività lavorativa senza che sia nota alle autorità competenti ma anche chi intrattiene rapporti di lavoro che, pur essendo formalmente dichiarati, non rispettano le leggi che li regolamentano. 

Le irregolarità più diffuse sono: la mancata dichiarazione del rapporto di lavoro, di ore di lavoro effettuate o del lavoro straordinario; il ricorso fraudolento a false forme di lavoro autonomo; l’impiego di lavoratori e lavoratrici in condizione di clandestinità. 

Nel dettaglio, per lavoro nero si intende la totale “invisibilità giuridica” del rapporto di lavoro, in cui il datore di lavoro impiega personale alle sue dipendenze in mancanza delle necessarie comunicazioni agli enti preposti (in primis il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), impedendo loro di conoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro, che resta quindi privo di ogni conseguente copertura contributiva, assicurativa e fiscale. 

Rientra nella nozione di “lavoro nero” anche l’occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. 

Diversamente, il “lavoro grigio” include quei rapporti di lavoro che, seppure formalmente regolari, presentano nel concreto svolgimento elementi di irregolarità. La più comune riguarda la dichiarazione dell’orario di lavoro, inferiore a quella effettivamente svolta dal lavoratore presso l’impresa (abuso dei contratti di lavoro subordinati part-time e dei contratti di lavoro intermittenti). 

Il lavoro grigio ricomprende anche altre fattispecie, quali la diversa qualificazione del rapporto di lavoro (ad esempio: le false collaborazioni) e le forme di interposizione non genuina che si manifestano in tutte le ipotesi di dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’effettiva utilizzazione delle prestazioni (un imprenditore utilizza lavoratori formalmente assunti da un altro soggetto, che, in qualità di datore di lavoro, eroga il relativo trattamento retributivo; è incluso il distacco transnazionale). Si tratta di ipotesi in cui il ricorso all’appalto, alla somministrazione o al distacco è attuato in maniera non conforme al modello legale, con la finalità principale di avvalersi di manodopera “a minor costo” eludendo norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. 

LE MISURE SPECIFICHE DEL PIANO NAZIONALE

  1. Con riferimento all’obiettivo di migliorare la raccolta dei dati sul lavoro sommerso, il quadro analitico e la condivisione delle informazioni tra istituzioni interessate, il Piano nazionale prevede: a) l’utilizzo in chiave statistica dei dati raccolti durante l’attività di vigilanza realizzata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL); (b) la progressiva condivisione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel monitoraggio del lavoro sommerso; (c) il potenziamento del Portale nazionale del lavoro sommerso, affinché questo diventi in modo permanente il luogo di raccolta e di scambio di tutte le informazioni rilevanti, non solo per l’analisi ma anche per la pianificazione delle attività di controllo e la valutazione delle politiche;
  2. Sono introdotte anche azioni dirette e indirette di contrasto, volte: (a) al miglioramento dell’attività di vigilanza, quale principale misura diretta, anche attraverso una più efficiente attività di pianificazione; (b) all’introduzione di strumenti normativi che accrescano la convenienza ad intraprendere un percorso di regolarizzazione (disincentivi e incentivi); (c) allo sviluppo di una articolata attività di compliance che accompagni e guidi gli attori economici dei diversi settori produttivi verso l’adozione dei comportamenti previsti dalle norme di legge; (d) ad introdurre azioni mirate che prevedono incentivi specifici per le famiglie che usufruiscono del lavoro domestico, settore dove si concentra una parte molto significativa del fenomeno del lavoro sommerso; (d) a sperimentare misure di politica attiva rivolte ai lavoratori più fragili, per prevenire la loro “cattura” nell’ambito del lavoro irregolare, anche in relazione a quanto previsto nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022); 
  3. il Piano nazionale mira, inoltre, a diffondere e sostenere una cultura della legalità attraverso campagne pubblicitarie e informative volte a far comprendere i costi individuali e sociali del lavoro sommerso;
  4. il Piano nazionale affida il necessario coordinamento degli interventi ad una struttura di governance, impegnata a facilitare stabilmente l’interazione tra i vari livelli istituzionali e lo sviluppo ed il monitoraggio delle diverse fasi di attività (secondo il cronoprogramma del Piano nazionale), incluse quelle di costruzione degli indicatori per la misurazione dell’efficacia delle azioni di contrasto al lavoro sommerso.

Il Piano nazionale tiene conto delle sinergie con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022; “Piano caporalato”) a cui si rimanda per tutte le azioni di competenza, con particolare riferimento a quelle relative agli insediamenti abusivi. 

Fonte: Ministero del Lavoro

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