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PATENTE A PUNTI: DAL 1° OTTOBRE 2024 SCATTA L’OBBLIGO PER I CANTIERI EDILI

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  • On Marzo 26, 2024
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La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.l. n. 19 del 2 marzo 2024, in materia di “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, all’art. 29 introduce la c.d. “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno di cantieri edili.

I requisiti per il rilascio della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro al responsabile legale dell’impresa o al lavoratore autonomo richiedente, in
presenza dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,
    degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva
diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

Il sistema a punti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti sopraindicati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di quindici crediti.
La patente subisce delle decurtazioni qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, venga accertata dall’autorità competente la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In particolare, verranno decurtati:

  • dieci crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale indicate
    nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di
    emergenza ed evacuazione;
  • sette crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il
    rischio di esplosione o sprofondamento;
  • cinque crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;

In caso di riconoscimento della responsabilità datoriale a seguito di infortunio sul luogo di lavoro,
al datore di lavoro verranno sottratti:

  • venti crediti per la morte di un lavoratore;
  • quindici crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
  • dieci crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.

Ulteriori conseguenze in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, la competente
sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente
fino a un massimo di dodici mesi
.
L’Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di
sospensione.
Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione allo stesso accertamento ispettivo non possono
comportare una decurtazione superiore a venti crediti. L’esito dell’accertamento ed il
provvedimento definitivo verranno comunicati alla competente sede territoriale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro che, entro il termine di trenta giorni, procederà alla decurtazione dei crediti.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente di operare fatto salvo il
completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso.

La reintegra dei crediti decurtati

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di specifici corsi in materia
di sicurezza.
Ciascun corso consentirà di riacquistare cinque crediti, a condizione che copia del
relativo attestato di frequenza venga trasmesso alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del
lavoro. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di quindici.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente
sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di
recupero crediti, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino
ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari
di ulteriori atti o provvedimenti.

Sanzioni

Come chiarito, una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai
lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, pena il pagamento di una sanzione
amministrativa da 6mila a 12mila euro e l’esclusione per sei mesi dagli affidamenti di contratti per
lavori pubblici.

Il portale nazionale del sommerso

Le informazioni relative alla patente sono reperibili in un’apposita sezione del portale nazionale del
sommerso (PNS), gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione
SOA.

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