L’RC AUTO VA PAGATA ANCHE SE IL MEZZO NON VIENE USATO

  • Posted by autore blog
  • On Novembre 10, 2021
  • 0
Condividi sui social

Di recente il Parlamento Europeo ha introdotto importanti modifiche in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli apportando alcuni cambiamenti alla Direttiva 2009/203/CE “concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.”

Nel testo che contiene le modifiche sopra indicate, e che gli Stati Europei devono recepire entro due anni, si legge  che “Attualmente i diritti nazionali di numerosi Stati membri subordinano l’obbligo di assicurazione all’uso del veicolo ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE. In tali Stati membri, l’uso di un veicolo è autorizzato soltanto se il veicolo è immatricolato. (…) Pertanto, tali Stati membri non richiedono una copertura assicurativa per l’uso di veicoli cancellati dal registro in forma permanente o temporanea“.
Tuttavia è intenzione del legislatore europeo intervenire in questo aspetto e invertirlo, stabilendo che l’obbligo assicurativo del mezzo debba permanere anche se il veicolo non viene utilizzato.

Pertanto, in base alle previsioni della normativa europea, per tutto il periodo in cui l’auto resta parcheggiata deve comunque essere assicurata, indipendentemente dal fatto che il veicolo non circoli e non venga utilizzato.

I precedenti della Corte di Giustizia UE

Tale novità non fa che recepire il recente orientamento della Corte di Giustizia UE che, nella recente sentenza del 29 aprile 2021 emessa nella causa C-383/19, ha stabilito che l’unico caso in cui l’obbligo di assicurare un veicolo viene meno si ha quando il mezzo viene ritirato formalmente e regolarmente dalla circolazione.

Nella precedente decisione del 4 settembre 2018, la Corte Ue ha precisato che un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della prima direttiva, e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato.”

La Cassazione sull’Rc auto

Alle medesime conclusioni sono giunte anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 21983/2021, hanno ribadito che “la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.”

Ne discende che l’obbligo della copertura assicurativa viene meno solo quando il mezzo viene ritirato completamente dalla circolazione e che tale obbligo persiste anche se il veicolo viene parcheggiato in un area privata per non essere utilizzato.

Credit by:

Annamaria Villafrate per Studio Cataldi

 

 

0 comments on L’RC AUTO VA PAGATA ANCHE SE IL MEZZO NON VIENE USATO