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LAVORO: SANZIONI E STOP AL CERTIFICATO DI PARITÀ SE IL DATORE DI LAVORO VIOLA LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI

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  • On Gennaio 10, 2023
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Con la nota in commento, l’Ispettorato del lavoro chiarisce quali sanzioni sono applicabili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 105/2022 (che recepisce la direttiva UE n. 1158 del 20 giugno 2019), ai datori di lavoro che impediscono, ai propri dipendenti, di poter conciliare l’attività professionale con la vita familiare e, in particolare, con il proprio ruolo di genitori e/o prestatori di assistenza. 

CONGEDO DI PATERNITÀ̀

Il “congedo di paternità obbligatorio” è riconosciuto al lavoratore per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) con corresponsione di un’indennità̀ giornaliera pari al 100% della retribuzione. 

Le giornate di congedo non sono frazionabili e possono essere utilizzate anche in via non continuativa, nel periodo tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi, anche nel caso in cui la madre fruisca, a sua volta, del relativo congedo.

In caso dirifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro da parte del datore di lavoro, a quest’ultimo verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00 e gli sarà preclusa la possibilità di ottenere la certificazione della parità di genere.

Se il congedo è ancora fruibile la violazione è soggetta a diffida in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004.

CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO

Nel caso in cui il datore di lavoro non riconosca il “congedo di paternità alternativo”, in presenza dei casi espressamente previsti dalla legge, la normativa in commento prevede l’applicazione della sanzione dell’arresto, fino ad un massimo di mesi sei, nonché il mancato conseguimento della certificazione della parità di genere.

RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI

La norma in parola prevede, inoltre, che il datore di lavoro che non rispetta i riposi giornalieri del padre e della madre, ovvero quelli concessi per l’assistenza dei figli con handicap grave ovvero per l’adozione e l’affidamento, è soggetto ad una sanzione economica che va da € 516,00 ad € 2.582,00, oltreché alla revoca e/o alla privazione del certificato di parità di genere.

È bene precisare, inoltre, che ai fini della fruizione dei riposi e dei permessi per i figli con grave disabilità, sono equiparati al coniuge anche i conviventi e/o la parte di un’unione civile.

CONGEDI PARTICOLARI

Nel caso in cui il lavoratore abbia chiesto, nei due anni precedenti l’ispezione, i permessi di cui all’art. 4 della legge 53/2000 ed il datore di lavoro glieli abbia negati, anche in tal caso la nota in commento chiarisce che a quest’ultimo dovranno essere revocati e/o negati i certificati di parità di genere.

LEGGI QUI la nota dell’Ispettorato

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